Diritto privato, commerciale e amministrativo

12 Settembre 2024

L’incarico scritto salva dalla tagliola della prescrizione presuntiva

Il credito del professionista si prescrive in 3 anni dalla conclusione dell’incarico.

La prescrizione presuntiva triennale del diritto dei professionisti per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative (art. 2956, n. 2 c.c.) trova la sua giustificazione nella particolare natura del rapporto di prestazione d’opera intellettuale dal quale, secondo la valutazione del legislatore del 1942, derivano obbligazioni il cui adempimento suole avvenire senza dilazione, o comunque in tempi brevi, e senza il rilascio di quietanza scritta; ciò al fine di escludere l’opponibilità della prescrizione a società alla quale fosse stato conferito incarico di prestazione professionale con strumento diverso dal contratto d’opera intellettuale, ma evidenziando che è stato il legislatore a individuare le ipotesi di applicazione della prescrizione presuntiva in quelle nelle quali l’incarico è conferito con lo strumento del contratto d’opera professionale, in quanto schema contrattuale nel quale generalmente il pagamento avviene in tempi brevi e senza rilascio di quietanza scritta.

Quindi, la scelta legislativa di sottoporre a prescrizione presuntiva i crediti dei professionisti per il compenso dell’opera prestata e per le relative spese è stata assunta per quelle ragioni; però ciò non significa che spetti al giudice di merito accertare in concreto se l’incarico professionale rientri in ipotesi per la quale si possa ritenere che il pagamento sia avvenuto senza dilazione e senza il rilascio di quietanza, sulla base dell’oggetto dell’incarico e dell’entità del compenso.

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