Procedure concorsuali
17 Febbraio 2025
Un concordato in continuità non è omologabile se una classe di creditori chirografari, trattata peggio delle altre di pari rango, esprime voto contrario.
L’art. 109, c. 5 del Codice della crisi dispone che “il concordato in continuità aziendale è approvato dal Tribunale se tutte le classi votano a favore”, condizione in realtà difficilmente realizzabile. Tuttavia, l’art. 112, c. 2 del Codice della crisi consente l’omologa, su richiesta del debitore, in presenza di una maggioranza di classi favorevoli, di cui almeno una prelatizia, e a condizione che:
a) il valore della continuità garantisca un miglior trattamento alle classi superiori rispetto a quelle inferiori (1-2%);
b) le classi dissenzienti ricevano un trattamento pari a quello delle classi dello stesso grado;
c) nessun creditore percepisca più del proprio credito.
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 2988/2024, ha tuttavia ritenuto non omologabile un concordato per violazione dell’art. 112, c. 2, lett. b), confermando la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, quando, a fronte di un’offerta differenziata per le varie classi chirografarie, risulti dissenziente, tra queste ultime classi, una di quelle trattate in modo peggiore.