Diritto del lavoro e legislazione sociale
25 Gennaio 2025
La Corte di Cassazione chiarisce l’applicazione del limite imposto dalla legge sugli associati in partecipazione, eliminando possibili interpretazioni elusive.
L’ordinanza della Cassazione 18.12.2024, n. 33058 ha posto fine a una disputa interpretativa sul limite dei 3 associati in partecipazione che prestano anche attività lavorativa. La controversia nasceva dal dubbio se questo limite dovesse applicarsi all’intera impresa o se potesse essere riferito a ciascuna unità produttiva separatamente. Il caso vedeva contrapposti l’Inps e una società che sosteneva di poter applicare il limite a ogni singola articolazione aziendale, sostenendo così la legittimità della sua gestione del personale.
Interpretazione della normativa vigente – La Corte di Cassazione ha basato il proprio ragionamento su una lettura sistematica dell’art. 2549 c.c., modificato dalla L. 92/2012. Secondo i giudici, il riferimento contenuto nella norma alla “medesima attività” esprime chiaramente l’intento del legislatore di evitare abusi. L’interpretazione proposta dalla società, che avrebbe consentito di moltiplicare il limite applicandolo a ogni unità aziendale, è stata giudicata contraria alla ratio legis, ossia alla finalità antielusiva della norma stessa.