Diritto del lavoro e legislazione sociale
11 Marzo 2024
Attenzione a quando si licenzia un lavoratore soggetto al regime di tutele crescenti: analizziamo quali sono i lavoratori soggetti, le motivazioni del licenziamento, l’offerta conciliativa e le indennità differenziate in base alla dimensione dell’azienda.
Il D.Lgs. 23/2015, entrato in vigore il 7.03.2015 (attuazione L. 183/2015 “Jobs Act”) introduce il nuovo regime di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, che non rappresenta un nuovo tipo di contratto, ma un nuovo regime sanzionatorio nel caso di licenziamento illegittimo; per i lavoratori a tutele crescenti non si farà riferimento alla tutela realedi cui art. 18 L. 300/1970.
Lavoratori soggetti: lavoratori con qualifica di operaio, impiegato o quadro, assunti a tempo indeterminato dal 7.03.2015, assunti prima in apprendistato o a tempo determinato e confermati dal 7.03.2015; rimangono esclusi i dirigenti.
Motivazioni del licenziamento e indennità: il licenziamento prevede il solo indennizzo economico senza rischio di reintegra, prevista nei soli casi di licenziamento discriminatorio, nullo, orale o in caso di insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore. Nel caso in cui non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, soggettivo o giusta causa, è previsto un indennizzo economico pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio, da 6 a 36 mensilità; per le imprese fino a 15 dipendenti l’indennizzo è pari a 1 mensilità per ogni anno di servizio, da 3 a 6 mensilità. L’indennizzo non è soggetto a contribuzione previdenziale, ma a sola tassazione separata Irpef art. 17 del Tuir. Il costo per l’azienda è quindi esattamente l’importo riconosciuto al lavoratore.