Amministrazione del personale
04 Novembre 2024
L’assenza dal lavoro senza giustificazione in tema di misure anti-Covid può giustificare il licenziamento, come stabilito dalla sentenza della Cassazione 22.10.2024, n. 27357.
La Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell’assenza dal lavoro giustificata dal timore del contagio da Covid-19. Riferendosi specificamente a un caso avvenuto nel 2020, la Corte ha stabilito la legittimità del licenziamento di un lavoratore che si era assentato per paura del contagio. La decisione si basa sul principio che il lavoratore ha l’onere di dimostrare concretamente l’insufficienza delle misure di sicurezza adottate dall’azienda. Non basta, quindi, la semplice percezione soggettiva di un rischio, ma è necessaria una prova tangibile dell’inadeguatezza delle precauzioni aziendali.
Caso e contestazioni – Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento in primo grado, affermando che la sua assenza fosse motivata dalla mancata adozione di misure di sicurezza da parte della società, in violazione del D.Lgs. 81/2008. La sua assenza, quindi, era stata presentata come un atto di autotutela per la propria salute. Tuttavia, durante il giudizio di primo grado e in appello, era stato dimostrato che la società aveva regolarmente applicato le misure richieste per la prevenzione del contagio. La Corte d’Appello di Roma, confermando la decisione del giudice di primo grado, aveva accertato l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e l’adozione di protocolli di sanificazione.