Diritto del lavoro e legislazione sociale
17 Febbraio 2025
La Suprema Corte, con sentenza 4.02.2025, n. 2618, ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa addebitato al dipendente per avere, durante il periodo di congedo parentale retribuito ex art. 37 D.Lgs. 151/2001, svolto altra attività commerciale.
Lo svolgimento di attività lavorativa remunerata da parte del dipendente a cui è stato concesso un congedo parentale si pone in contrasto con le finalità dell’istituto le quali postulano che durante la sua fruizione, i tempi e le energie del lavoratore siano dedicati, anche attraverso la propria presenza, al soddisfacimento dei bisogni affettivi del minore.
La condotta del dipendente che svolga attività commerciale nel periodo dedicato al congedo configura un abuso del diritto per sviamento della relativa funzione e giustifica l’adozione della sanzione espulsiva venendo in rilievo un comportamento che, oltre ai principi di correttezza e buona fede, è connotato da evidente disvalore, anche sociale.
Il congedo parentale disciplinato dall’art. 32 D.Lgs. 151/2001 si pone, infatti, l’obiettivo di assicurare il diritto del figlio di godere dell’assistenza materiale ed affettiva di entrambi i genitori nei primi anni di vita. Si tratta di un diritto potestativo rispetto al quale la posizione del datore di lavoro è di mera soggezione nel senso che a quest’ultimo non è consentito rifiutare unilateralmente la fruizione del congedo e neppure di dilazionarla.