Diritto del lavoro e legislazione sociale
05 Novembre 2024
Con ordinanza 15.10.2024, n. 26770 la Cassazione dichiara legittimo il licenziamento del vigilante che si presenta in servizio con 40 minuti di ritardo se tale condotta comporta rischi, anche solo potenziali, per l’azienda.
Nel caso in oggetto l’azienda licenziava il lavoratore che, impiegato nel servizio di vigilanza presso un istituto di credito, si recava sul posto di lavoro con 40 minuti di ritardo rispetto all’orario concordato.
Eventi – A seguito del ritardo constatato, la società iniziava la procedura disciplinare nei confronti del proprio dipendente, il quale rispondeva con le proprie giustificazioni scritte. La società datrice riteneva quindi equo e corretto attendere il giudizio emesso dal tribunale alla luce anche delle precedenti sanzioni disciplinari comminate al medesimo lavoratore.
A seguito del rinvio d’ufficio del giudizio la società datrice procedeva con il licenziamento in tronco e senza preavviso (per giusta causa), provvedimento contro cui il lavoratore presenta ricorso, poi accolto dal Tribunale che dichiarava illegittimo il provvedimento comminato.
Avverso tale decisione la società proponeva ricorso in appello.