Diritto del lavoro e legislazione sociale
15 Novembre 2024
Con ordinanza 8.11.2024, n. 28828 la Corte di Cassazione dichiara illegittimo il licenziamento del dipendente che sulla propria bacheca virtuale del social network pubblica espressioni lesive della reputazione aziendale.
Caso affrontato – Il dipendente esortava sulla propria bacheca virtuale di un noto social network a visionare una fiction televisiva narrante la morte di una bambina a causa di una malattia indotta dalla vicinanza ad uno stabilimento siderurgico.
Il datore procedeva quindi al licenziamento disciplinare del lavoratore, il quale impugnava il provvedimento intimato.
Giudizio di secondo grado – La Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la pronuncia di primo grado con cui era stato giudicato illegittimo il licenziamento motivato dal datore con il grave danno d’immagine e di reputazione recato all’azienda dal proprio dipendente mediante espressioni considerate “eccedenti il diritto di critica”.