Amministrazione del personale
09 Novembre 2024
Con ordinanza 31.10.2024, n. 28171 la Cassazione si esprime sul caso di un lavoratore licenziato il cui provvedimento era stato notificato al vecchio indirizzo dal momento che il dipendente non aveva comunicato il nuovo.
Caso – L’azienda intimava al dipendente il licenziamento rispettando tempi e modalità (forma scritta tramite raccomandata riportante data certa) previsti dal legislatore. La comunicazione veniva inviata all’indirizzo di residenza in possesso dell’azienda dal momento che il lavoratore non aveva provveduto a comunicare al proprio datore la variazione avvenuta successivamente.
Giudizio della Corte territoriale – La Corte d’Appello respingeva l’impugnativa di licenziamento ritenendolo regolarmente intimato in forma scritta per 2 motivazioni:
– corretta applicazione del principio di presunzione dettato dall’art. 1335 c.c. poiché l’azienda aveva depositato la busta raccomandata restituita al mittente, contenente la lettera di licenziamento, con apposte le date di spedizione, la dicitura “avvisato il…” e il timbro “non richiesto entro il termine”;
– tempestiva impugnazione stragiudiziale del licenziamento da parte del lavoratore nella quale si fa riferimento al licenziamento “inviato in data” con apposta la data di spedizione della raccomandata.
Avverso tale decisione il lavoratore presentava ricorso per Cassazione.