Accertamento, riscossione e contenzioso
02 Novembre 2021
Trattandosi di un semplice tabulato informatico, non rientrante tra i cosiddetti atti tipici regolamentati dal nostro ordinamento: l’unica finalità è di consentire al contribuente di essere aggiornato sulla propria situazione debitoria.
In merito all’interruzione della prescrizione, la Corte d’Appello di Roma, con una sentenza (16.04.2021, n. 1541), ha confermato l’irrilevanza degli estratti di ruolo, fattispecie già ampiamente argomentata dall’ordinanza 18.02.2020, n. 3990 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione.
Pertanto il semplice rilascio di un elaborato, seppur su esplicita richiesta del debitore, a differenza delle domande giudiziali, degli atti di costituzione in mora o, nel caso di pagamenti parziali, di una manifesta espressa volontà da parte del debitore stesso, non interrompe il decorso della prescrizione. “Non può ritenersi idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione il rilascio a richiesta del contribuente dell’estratto di ruolo”.
La pronuncia ha precisato inoltre che atti interruttivi della prescrizione sono, infatti, le domande giudiziali e gli atti di costituzione in mora mediante i quali il creditore richiede o intima al debitore di adempiere l’obbligazione. Il rilascio da parte dell’Ufficio competente, su istanza del contribuente, dell’estratto di ruolo, che è un documento contenente gli elementi della cartella, è un comportamento che in sé non esplicita pretesa o richiesta di adempimento.
Quanto precede trova conferma in precedenti motivazioni di merito (CTP Pavia, sentenza 459/2/2016; CTR Bologna, sentenza 2544/1/16), tesi che, a parere di chi scrive, è incontrovertibilmente riscontrabile già all’interno della normativa codicistica.
Infatti, secondo l’art. 1219 C.C., “Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto”. Per l’art. 2943, c. 2, tra l’altro, “La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore” e infine, per il successivo art. 2944, “La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”.
Dunque, trattasi di fattispecie non riguardanti il caso di cui ci si occupa. L’estratto di ruolo è infatti un documento che riporta elementi essenziali (anagrafica del contribuente, codice tributo, anno di riferimento, totale debito ecc.) già contenuti in un precedente atto avente titolo esecutivo (cartella esattoriale, avviso di accertamento).
Una semplice richiesta, presentata con il solo scopo di conoscere i propri carichi pendenti (entità della/e pretesa/e, importo dovuto, già pagato, residuo da versare, ente/i creditore/i ecc.), comporta l’emissione da parte dell’Agente della riscossione di un mero atto interno che, tout court, non può certamente essere ritenuto idoneo a interrompere il termine di estinzione di un diritto.
È d’altronde ormai pacifico che l’estratto di ruolo, non contenendo alcuna pretesa impositiva, non possa essere autonomamente impugnabile ex art. 19, D. Lgs. 546/1992, disposizione quest’ultima che, seppur contenendo una elencazione tassativa, in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Costituzione) e di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Costituzione), deve essere interpretata in senso estensivo (Cassazione sentenza 17.11.2020, n. 26093) solo nel caso in cui il debitore abbia interesse alla contestazione, in quanto non ha mai avuto conoscenza del debito a suo carico causa mancata o irregolare notifica.