Tributi locali

06 Novembre 2024

Legittimità dell’Imu indeducibile dall’Irap

La Corte costituzionale è tornata sulla questione dell’indeducibilità dell’Imu sugli immobili strumentali dall’Irap ribadendo i principi espressi nella sentenza n. 21/2024.

Non è incostituzionale l’indeducibilità dell’Imu dalla base imponibile Irap. Lo ha confermato la Corte Costituzionale con la sentenza 29.10.2024, n. 171, respingendo le censure promosse dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano e di Reggio Emilia per presunta incostituzionalità dell’art. 14, c. 1 D.Lgs. 23/2011 e dell’art. 5, c. 3 D.Lgs. 446/1997 in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 della Costituzione.

Nello specifico la Corte Costituzionale:

– (da un lato) ha ribadito la profonda diversità dell’Irap rispetto alle imposte sui redditi, in quanto si tratta di un’imposta avente quale indice di capacità contributiva il “valore aggiunto” prodotto dalle attività autonomamente organizzate. Questa diversità rende peculiare sia il relativo presupposto impositivo sia la base imponibile e, di conseguenza, la scelta del legislatore di considerare l’Imu quale costo indeducibile è insindacabile (al riguardo è stato osservato che all’Irap non è possibile estendere i principi affermati nella sentenza n. 262/2020 in cui era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, c. 1 D.Lgs. 23/2011 in relazione alla totale indeducibilità ai fini Ires dell’Imu sugli immobili strumentali per il periodo di imposta 2012)

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