Diritto del lavoro e legislazione sociale
18 Giugno 2024
Il tribunale di Roma, con sentenza 9.02.2024, n. 1646, apre un fronte che vacillava già da un po', dichiarando valida la clausola contrattuale che prevede in caso di dimissioni anticipate dell’apprendista, la “rimborsabilità” delle spese sostenute per la formazione.
La sentenza apre un fronte riguardanti le clausole di stabilità (c.d. “minimum stay”) nell’ambito dei rapporti di lavoro destinati a concludersi o perché hanno un termine o perché hanno finalità diversa come l’apprendistato, che ricordiamo essere comunque un contratto di lavoro a tempo indeterminato (di natura bi-fasica, secondo la Cassazione).
Ci si muove in un ambito conosciuto, ricordiamo che nei rapporti a tempo determinato, le dimissioni anticipate senza giusta causa del lavoratore possono far scaturire una legittima pretesa al risarcimento del danno da parte del datore di lavoro, danno la cui prova è comunque a carico dello stesso datore.
Nel caso invece del recesso anticipato dell’apprendista, non si tratta di risarcimento del danno ma di una sorta di meccanismo di rifusione del costo sostenuto dal datore per le giornate di effettiva formazione.
Di fatto inizia a farsi strada l’idea che l’investimento nella formazione del lavoratore non è fine a sé stesso ma deve portare a un beneficio per il datore di lavoro di potersi avvalere della formazione erogata, beneficio che, se non si concretizza per volontà del lavoratore, determina la corretta, secondo il tribunale di Roma, esigibilità da parte del datore di lavoro di un indennizzo rispetto all’investimento formativo comunque operato.