IVA
15 Febbraio 2025
Il credito Iva, derivante da note di variazione conseguenti a contenzioso giudiziale, non è limitato solo alle variazioni conseguenti a giudizi celebrati dinanzi al giudice tributario, ma può generarsi anche da statuizioni contenute in un lodo arbitrale (Cass., sent. 2.02.2025, n. 2484).
Nel caso trattato dalla Cassazione nella sentenza 2.02.2025, n. 2484, l’omologa di un lodo arbitrale comportava la rettifica dell’imposta ai Iva (ex art. 26 D.P.R. 633/1972) con conseguente determinazione di un credito. Pertanto, dopo aver redatto in modo incompleto il Modello Unico 2009 (per l’anno 2008), il contribuente presentava una dichiarazione integrativa riportando l’importo del credito Iva. Con riferimento a quanto sopra, gli Ermellini hanno osservato che, ai fini Iva, l’art. 26 D.P.R. 633/1972 non contiene alcuna specifica limitazione in relazione al titolo che può legittimare la rettifica dell’Iva. Pertanto, tale rettifica può derivare anche da un lodo arbitrale. A conferma di questa conclusione è stato ricordato che:
– la pronunzia arbitrale ha la natura di atto di autonomia privata (Cass. S.U. n. 527/2000);