Amministrazione e bilancio

23 Dicembre 2024

Legge di Bilancio 2025 e misure di tracciabilità delle spese

Per contrastare l’evasione fiscale nella Legge in corso di approvazione sono state introdotte misure riguardanti la tracciabilità delle spese che riguardano i rimborsi ai dipendenti e ai lavoratori autonomi.

Secondo il Governo, nella Relazione tecnica che accompagna la legge di Bilancio per il 2025 oramai in dirittura d’arrivo, “il pagamento in contanti delle spese di vitto, alloggio e trasporto, sia se sostenute da dipendenti e collaboratori in occasione di trasferte, sia se contabilizzate come spese di rappresentanza, consente la realizzazione di due comportamenti volti a minimizzare l’onere fiscale”, ergo favorisce l’evasione fiscale.

I 2 comportamenti specifici, indicati nell’ambito dei 4 nei quali è ravvisabile l’evasione fiscale, sono:

 l’evasione da omessa fatturazione, attuata generalmente con il consenso del cessionario, laddove il cedente, allo scopo di non dichiarare il ricavo, concorda con il cessionario, invogliato da uno sconto sul corrispettivo, di effettuare la transazione evitando l’emissione del documento fiscale;

– l’evasione da omessa dichiarazione, attuata senza il consenso del cessionario, praticata quando il documento fiscale viene emesso, il cessionario paga regolarmente, ma il ricavo non viene dichiarato dal cedente.

Per far fronte al fenomeno dell’evasione, l’art. 10 della legge di Bilancio in corso di approvazione, interviene sull’art. 51 del Tuir, nella parte che riguarda il concorso alla formazione del reddito da lavoro dipendente delle indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale, delle spese di alloggio e di vitto, stabilendo che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e n.c.c.), non concorrono a formare il reddito se le spese vengono effettuate con metodi tracciabili, cioè con versamento bancario o postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento di cui al D.Lgs. 241/1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Lo stesso art. 10, alla lett. b), interviene analogamente sull’art. 54 del Tuir, avuto riguardo alla determinazione del reddito da lavoro autonomo, specificando che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili già descritti.

Conseguentemente, con il dettato di cui alle lett. c) e d), l’art. 10 della legge di Bilancio, intervenendo sull’art. 95 del Tuir, specifica che le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili, nei limiti di cui ai cc. 1, 2 e 3 del medesimo art. 95 se effettuate con i metodi tracciabili. Parimenti per le spese di rappresentanza di cui all’art. 108 del Tuir.

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