Diritto del lavoro e legislazione sociale
06 Novembre 2024
Dal 2025 nuove modalità di tassazione dei veicoli aziendali e nuovo approccio al sistema di calcolo del fringe benefit relativo alle auto assegnate ai dipendenti. Lo prevede la prossima legge di Bilancio in discussione alla Camera.
Con l’obiettivo di incentivare l’acquisto di auto elettriche e plug-in, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, il testo del disegno di legge di Bilancio 2025 prevede alcune significative modifiche alle modalità di tassazione delle auto aziendali. Stando alle prime indicazioni contenute nel D.D.L., le novità previste a partire dal prossimo anno potrebbero avere un impatto significativo sulla quantificazione del fringe benefit derivante dall’assegnazione di veicoli in uso promiscuo ai dipendenti.
Si rammenta che per i modelli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a partire dal 1.07.2020, la percentuale per la determinazione del fringe benefit varia in base alle emissioni di CO2 e l’attuale sistema di tassazione è modulato su quattro fasce di emissioni con altrettante percentuali da applicare al costo espresso in euro/km secondo le tabelle Aci che distingue i vari marchi e modelli di veicolo, moltiplicabili per una percorrenza convenzionale di 15.000 km/anno. Tale sistema è così articolato:
– 25% per i veicoli con emissioni non superiori a 60 grammi per chilometro (g/km di CO2);
– 30% per emissioni superiori a 60 g/km ma non a 160;
– 50% con emissioni da 160 a 190 g/km;
– 60% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km.
Alle tabelle si deve fare riferimento anche per calcolare l’indennità che il datore di lavoro corrisponde al dipendente che ha utilizzato il mezzo proprio per una trasferta fuori dal Comune di lavoro. A riguardo, giova precisare che la determinazione del valore imponibile in riferimento al costo di percorrenza esposto nelle tabelle Aci costituisce una determinazione dell’importo da assoggettare a tassazione in modalità del tutto forfetaria, che prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente.
Le novità previste dalla prossima legge di Bilancio, se dovessero essere approvate, comporterebbero il passaggio da un sistema basato sulle emissioni di CO2 a un sistema basato sulla tipologia di alimentazione.
Più precisamente, fermo restando il limite di percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, occorrerà distinguere la tipologia di veicoli in base a tre nuove fasce, con altrettante percentuali di tassazione:
– veicoli elettrici con tassazione al 10%;
– veicoli plug-in ibridi con tassazione al 20%;
– altri veicoli con tassazione 50%.
Tale criterio risulterebbe più conveniente, in termini di tassazione del fringe benefit, per quei dipendenti che si vedranno assegnare auto elettriche o plug-in, grazie all’abbattimento delle aliquote; tuttavia, la riduzione si verificherebbe anche per i veicoli con emissioni superiori a 190 g/km che paradossalmente passerebbero ad una tassazione del 50%, anziché l’attuale 60%. Per tale motivo si può supporre che il testo subirà delle modifiche prima della definitiva approvazione della legge di Bilancio.
In ogni caso, le nuove modalità di determinazione del valore del fringe benefit saranno applicate ai veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1.01.2025.