Diritto del lavoro e legislazione sociale
02 Gennaio 2024
Il DDL Bilancio diventa legge: lo scorso 30 dicembre è stata pubblicata la Legge n. 213/2023. Analizziamone insieme i contenuti principali.
Nella sintesi che segue sono riepilogati, in pillole, i principali interventi di interesse per lavoratori e datori di lavoro, presenti nell’art. 1 della Legge di Bilancio 2024, con evidenza dei relativi commi.
La Legge di Bilancio stabilisce che per supportare l’acquisto della casa di abitazione da parte di famiglie numerose è prevista una facilitazione all’accesso del mutuo prima casa; l’aspetto interessante di questa misura è collegata ad una ulteriore misura, prevista dai cc. 16 e 17 della Legge di Bilancio 2024, secondo cui possono essere annoverate fra i fringe benefit anche le spese sostenute per gli interessi sul mutuo prima casa.
Sulla scia delle disposizioni previste per l’anno 2023, anche per l’anno 2024 viene confermato l’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico del lavoratore. Vengono confermate le condizioni previste dalla Legge n. 85/2023 (che aveva aumentato la misura prevista precedentemente dalla Legge di Bilancio 2023), che prevedono il riconoscimento di un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima.
L’esonero in questione – continua la Legge di Bilancio – è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima; il tutto, ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’aspetto di novità di questa misura consiste nel fatto che l’esonero non interesserà le mensilità aggiuntive, a partire dalla tredicesima; diversamente da quanto previsto per il 2023, che aveva visto l’applicazione dell’esonero al 2% e 3% sulla tredicesima mensilità, per l’anno 2024 non sono previste agevolazioni contributive sulle mensilità aggiuntive.
Anche per l’anno 2024 viene utilizzato impropriamente il concetto di welfare aziendale, che in questo caso si “riduce” ad una misura di welfare aziendale, ovvero all’erogazione di fringe benefit. La Legge di Bilancio prevede, solo per il 2024, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, c. 3, prima parte del terzo periodo del TUIR, che non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Viene, in questo modo, innalzato il limite previsto dalla Legge originaria (art. 51, c. 3 del TUIR), pari a 258,23 euro (il D.l. n. 115/2022 lo aveva, a sua volta, innalzato a 600 euro per il solo periodo di imposta 2022). Detto limite, prosegue la Legge di Bilancio, è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, con redditi non superiori a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Quest’ultimo limite si applica solo se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.
Mediante le disposizioni del comma 18 viene confermata anche per l’anno 2024 l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività è ridotta al 5%: viene dimezzata, in questo modo, l’aliquota prevista dalla Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 182 della Legge n. 208/2015).
Oltre a questa misura di detassazione, la Legge di Bilancio ne prevede un’altra, stabilita dai commi da 21 a 25, destinata solo ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale (che nel periodo di imposta 2023 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente inferiore a 40.000 euro): limitatamente al periodo 1.01.2024-30.06.2024 sarà riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno ed alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi.
Come ultima misura a favore di datore di lavoro e lavoratori, merita un approfondimento quanto previsto dai commi da 191 a 193 – incentivo all’assunzione di donne vittime di violenza. La norma riconosce uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati che nel triennio 2024-2026 assumono donne disoccupate vittime di violenza e beneficiarie del reddito di libertà. La misura agevolativa è riconosciuta nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui; per 24 mesi se l’assunzione è a tempo indeterminato; per 2 mesi se l’assunzione è a termine; per 18 mesi se si tratta di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato.
La misura, che merita un plauso, ha lo scopo di sostenere le donne in condizione di maggiore vulnerabilità e di promuovere, attraverso l’indipendenza economica, un processo di emancipazione di quelle donne che sono vittime di violenza ed in stato di povertà. Ulteriori misure, a sostegno della genitorialità e che impattano sul rapporto di lavoro, verranno analizzate con un contributo a parte.