Diritto del lavoro e legislazione sociale
03 Gennaio 2024
Tutelare la genitorialità e garantire parità di genere è uno dei focus della legge di Bilancio 2024. Analizziamo insieme le disposizioni previste in materia.
Nella sintesi che segue sono riepilogati i principali interventi di interesse per lavoratori e datori di lavoro presenti nell’art. 1 della legge di Bilancio 2024, con evidenza dei relativi commi.
La legge prevede, in riferimento ai nati a decorrere dal 1.01.2024, per i nuclei familiari con un valore Isee fino a 40.000 euro nei quali è già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni, l’incremento del bonus per pagare le rette agli asili nido pubblici e privati a 2.100 euro annui.
In particolare, per il solo anno 2024, si stabilisce che i periodi di congedo parentale fruiti da lavoratori con figli di età inferiore ai 6 anni, il cui congedo obbligatorio è terminato dopo il 31.12.2023, saranno indennizzati all’80% della retribuzione, fino al limite di 2 mesi.
L’iniziativa ha carattere temporaneo, ma a partire dal 2025 diventerà strutturale, prevedendo che la misura dell’indennità sarà pari all’80% per il 1° mese e al 60% per il 2° mese. I successivi periodi di congedi parentale, da fruire entro i 12 anni di età, rimangono invece indennizzati al 30%, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivi dei predetti 2 mesi) o del limite di 10-11 mesi nel caso in cui il reddito del lavoratore che richiede il congedo sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione.
Per accedere a tale agevolazione, è necessario che il lavoratore presenti richiesta al datore di lavoro, dichiarando che la misura non è stata già richiesta dall’altro genitore; ad oggi, infatti, in fase di domanda di congedo sul portale Inps non è possibile comunicare tale condizione.
La manovra prevede che, per i periodi di paga dal 1.01.2024 al 31.12.2026 alle lavoratrici:
In via sperimentale, per i periodi di paga dal 1.01.2024 al 31.12.2024, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici:
Tale misura non è destinata alle lavoratrici impiegate con il contratto di collaborazione domestica.