Diritto privato, commerciale e amministrativo
20 Ottobre 2020
Per invocare l'esonero dalla responsabilità amministrativa da reato l'ente deve dimostrare che il modello, oltre che adottato, è stato efficacemente attuato.
L’art. 6, c. 1, lett. a) D.Lgs. 231/2001 non lascia adito a dubbi: “l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”. La scriminante per l’esonero dalla responsabilità amministrativa da illecito non è la semplice adozione del modello, quanto la sua efficace attuazione: sono diversi i casi in cui, pur in presenza del modello 231, l’ente è stato comunque sanzionato perché tale modello è stato giudicato inefficace ai fini della prevenzione dei reati oggetto del giudizio.
I principali elementi da considerare ai fini dell’efficace attuazione del modello sono:
• l’affidamento a un organismo dell’ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello, nonché di curarne l’aggiornamento (Organismo di vigilanza – OdV). In tal senso, è necessario prestare attenzione alle competenze professionali richieste per svolgere la funzione affidata; è consigliabile orientarsi verso la multidisciplinarietà delle competenze;
• identificazione di processi gestionali in cui le attività svolte sono state valutate come “sensibili”, ossia attività più esposte al rischio di illeciti;
• adozione di procedure e protocolli operativi finalizzati a vincolare le condotte di tutti i componenti dell’organizzazione, soprattutto per quanto riguarda le attività di cui sopra. Nella definizione delle procedure e dei protocolli va tenuto conto delle figure aziendali cui sono destinati, in termini di funzioni, compiti e mansioni (devono essere specifici e non generici);
• costante attività di vigilanza dell’organismo deputato, con relativa verbalizzazione delle attività svolte: i verbali vanno conservati cronologicamente e con cura. Qualora l’OdV rilevi la mancata osservanza delle procedure e dei protocolli previsti dal modello, è tenuto a verbalizzarlo e segnalarlo ai preposti organi aziendali;
• istituzione di flussi informativi costanti e canali di comunicazione, questi ultimi diretti e riservati, nei confronti dell’OdV, nonché canali di comunicazione per le eventuali segnalazioni di cui alla relativa disciplina (whisthleblowing).
Le Linee guida Anac n. 6/2016, ai sensi dell’art. 80 (Motivi di esclusione) del Codice dei contratti pubblici, prevedono che l’operatore economico è ammesso a provare di aver adottato misure sufficienti a dimostrare l’integrità e affidabilità nell’esecuzione del contratto oggetto di affidamento, nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione dalla gara. Tra le misure di self-cleaning, definizione delle Linee Guida, rientra anche l’adozione ed efficace attuazione di un modello organizzativo avente le caratteristiche di cui sopra.
Anche la magistratura si è da ultimo orientata a valutare positivamente i modelli organizzativi 231 efficacemente attuati. In merito è possibile citare l’archiviazione del procedimento penale disposto dalla Procura della Repubblica di Como nei confronti di una società, i cui rappresentanti si erano resi responsabili del reato di corruzione di funzionari dell’Amministrazione Finanziaria (n. 603/2019 R.G. notizie di reato). I Giudici, oltre ad aver sottolineato la correttezza dello specifico operato dell’OdV, hanno evidenziato che: “la società è dotata di un idoneo ed efficace modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 che, nella parte speciale, prevede specifiche prassi, procedure e protocolli operativi con riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione, che – in particolare – stigmatizzano l’elargizione di promesse di denaro, beni o altre utilità di qualsiasi genere ad esponenti della Pubblica Amministrazione e/o soggetti terzi da questi indicati o che abbiano con questi rapporti diretti o indiretti di qualsiasi natura e/o vincoli di parentela o affinità”.