Revisione e controllo
05 Ottobre 2024
Le ultime settimane sono state caratterizzate dall’emanazione di una serie di novità decisamente impattanti sul futuro lavoro di revisori e sindaci, che è opportuno riassumere con qualche breve commento.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 3° correttivo al Codice della crisi di impresa contiene un significativo cambiamento in termini di doveri/poteri dei revisori; infatti, la modifica all’art. 25-octies D.Lgs. 14/2019 prevede che anche i revisori, al pari dei sindaci, sono onerati dall’obbligo di segnalazione all’organo amministrativo dell’esistenza di fatti e risultati prodromici che richiedono l’adozione di uno degli strumenti di superamento negoziale della imminente crisi.
È opportuno ricordare anche che dal 2° correttivo del Codice della crisi, tale segnalazione non ha più efficacia deresponsabilizzante per sindaci e revisori, ma costituisce semplicemente un elemento utile al magistrato per valutare il coinvolgimento dei sindaci ex art. 2407 c.c. e dei revisori ex art. 15 D.Lgs. 39/2010.
Su questo argomento, anche da queste pagine, era stata sottolineata la distonia della nuova norma riguardante i revisori che, ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 39/2010, non possono partecipare alle riunioni assembleari e dell’organo amministrativo rispetto ai sindaci che ne hanno l’obbligo.