IVA
02 Gennaio 2024
Ai fini della comunicazione delle operazioni transfrontaliere, nel caso in cui cessionario italiano riceva una fattura irregolare con addebito di Iva dal soggetto non stabilito in Italia, è possibile utilizzare il TD28.
Dal 1.02.2024 sono utilizzabili le specifiche tecniche della fatturazione elettronica nella versione 1.8 del 12.12.2023. In particolare, sono state aggiornate le indicazioni per l’utilizzo del TD28 per operazioni verso e da soggetti non stabiliti in Italia.
Il “Tipodocumento” TD28 viene utilizzato dal 1.10.2022 per comunicare operazioni di acquisto di beni da San Marino per le quali sono state ricevute fatture cartacee con indicazione dell’Iva. Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, il TD28 può essere utilizzato anche per adempiere all’obbligo di comunicazione delle operazioni transfrontaliere, di cui all’art. 1, c. 3-bis D.Lgs. 5.08.2015, n. 127 nell’ipotesi in cui il cessionario/committente, anziché assolvere l’imposta con il regime dell’inversione contabile, riceva una fattura cartacea con errato addebito dell’imposta in rivalsa dal fornitore non stabilito, ancorché identificato in Italia (ipotesi sanzionata dall’art. 6, c. 9-bis.1 D.Lgs. 18.12.1997, n. 471).
In base a tale norma qualora, in presenza dei requisiti prescritti per l’applicazione dell’inversione contabile, l’imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 9-bis sia stata erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi dell’art. 19 e seguenti D.P.R. 26.10.1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto non è tenuto all’assolvimento dell’imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro.
Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cedente o prestatore. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano e il cessionario o il committente è punito con la sanzione di cui al comma 1 quando l’applicazione dell’imposta nel modo ordinario anziché mediante l’inversione contabile è stata determinata da un intento di evasione o frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole.
Come indicato dall’agenzia delle Entrate nella risposta alla stampa specializzata a gennaio 2023, si fa riferimento a quanto già chiarito con la risposta a interpello 22.07.2021, n. 501, per cui siamo di fronte a una fattura irregolare per la quale il legislatore ha previsto un’apposita sanzione, fermo il diritto alla detrazione qualora il cessionario/commettente dia prova che l’imposta è stata, seppur erroneamente, assolta dal cedente o prestatore in assenza di frode.
Le nuove specifiche tecniche del documento xml TD28, par. 3.2.4.2, nell’ipotesi dell’art. 6, c. 9-bis.1 D.Lgs. 18.12.1997, n. 471 con fornitore non residente identificato in Italia, riportano le seguenti indicazioni:
Indicazione di imponibile e imposta, come indicato nella fattura cartacea ricevuta.