Estero

05 Novembre 2024

Le semplificazioni della procedura di sdoganamento centralizzato

Attivazione della procedura di sdoganamento centralizzato all’importazione e all’esportazione: i chiarimenti forniti dalla Circolare 30.10.2024 n. 23/D/2024.

L’art. 179 del Codice doganale dell’Unione (CDU) ha individuato una nuova forma di sdoganamento delle merci in arrivo e in partenza dal territorio dell’Unione. Tale procedura permette di presentare la dichiarazione doganale presso l’Ufficio doganale dello Stato membro in cui la società è stabilita (denominato Ufficio doganale di controllo) presentando, allo stesso tempo, le merci fisicamente in un Ufficio doganale posto in uno Stato membro diverso (denominato Ufficio doganale di presentazione).

Si tratta di una semplificazione applicabile dai soggetti dotati dello status di operatore economico autorizzato (AEOC), autorizzati alla specifica procedura dall’Ufficio doganale dello Stato membro in cui l’interessato è stabilito: l’autorizzazione ha effetto sia nello Stato membro in cui è stata rilasciata sia negli altri Stati membri dove la merce viene fisicamente presentata (all’arrivo nel territorio dell’Unione o alla sua partenza dallo stesso).

In base all’UCC work programme (Decisione di Esecuzione UE 2023/2879), gli Stati membri devono dare applicazione al sistema per lo sdoganamento centralizzato all’importazione (CCI – Centralized Clearance for import), attraverso il quale è possibile lo scambio di informazioni fra gli uffici doganali coinvolti (Ufficio di controllo e Ufficio di presentazione della merce) nei due Stati membri interessati dall’operazione.

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