Altre imposte indirette e altri tributi
05 Settembre 2023
Al 30.09.2023, o meglio per quest’anno 2.10.2023: invio delle liquidazioni periodiche del 2° trimestre 2023 e pagamento dell’imposta di bollo relativa al 1° e 2° trimestre se di importo superiore a 5.000 euro.
Al rientro dalla pausa estiva, le prossime scadenze, eccezione fatta per le svariate rateazioni delle imposte discendenti dalla dichiarazione dei redditi, sono al 30.09 (o meglio al 2.10, dato che il 30.09.2023 cade di sabato). Si parla, in particolare, dell’invio delle LIPE del secondo trimestre 2023 e del pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del secondo trimestre 2023 per i soggetti il cui importo da versare per il primo e secondo trimestre 2023 supera i 5.000 euro, nonché l’invio per i professionisti sanitari dei dati delle prestazioni sanitarie del primo semestre 2023.
Per quanto riguarda il versamento dell’imposta di bollo si ricorda che con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica l’art. 6 D.M. 17.06.2014 ha disciplinato l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prevedendo l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo modalità e termini di versamento. L’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene valorizzando “SI” nel campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica.
Al 30.09.2023 (ossia al 2.10.2023) devono provvedere a versarla coloro che nel 1° e nel 2° trimestre 2023 (ossia la somma dei 2) hanno superato la soglia di 5.000 euro. Diversamente, se l’importo da versare è inferiore a 5.000 euro il versamento dei primi 3 trimestri può avvenire direttamente entro il 30.11.2023.
I codici tributo sono:
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” / Fatture elettroniche / Pagamento imposta di bollo, i dati relativi all’imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (Elenco A), integrati dall’Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta (Elenco B), per ciascuno dei 2 trimestri.
I contribuenti possono indicare l’importo “suggerito” dall’Agenzia o modificarlo se lo ritengono errato (e quindi giustificarlo in caso di controllo). Il versamento dell’imposta di bollo può essere effettuato:
Con la medesima scadenza si ricorda poi l’invio della comunicazione liquidazioni periodiche Iva, ossia la LIPE del 2° trimestre 2023. L’invio della LIPE determina di conseguenza l’invio delle lettere di Compliance in caso di mancato pagamento dell’IVA relativa ad uno o più dei mesi oggetto della LIPE, ossia: aprile, maggio, giugno 2023.