Diritto del lavoro e legislazione sociale
04 Novembre 2024
Ancora tanti i dubbi sulla portata dell’esclusione dall’obbligo ex art. 27 D.Lgs. 81/2008 per coloro che effettuano prestazioni di natura intellettuale.
L’art. 27 D.Lgs. 81/2008, accanto al generalizzato obbligo di possesso della patente a crediti da parte di imprese e lavoratori autonomi che dal 1.10.2024, operano “fisicamente” nei cantieri temporanei o mobili in cui sono svolti lavori edili e di ingegneria civile, prevede che siano esonerati dall’obbligo gli operatori in possesso di un attestato di qualificazione SO, indipendentemente dalla categoria delle opere, con classifica pari o superiore alla III (appalti pubblici di valore fino a 1.033.000 euro) ed esclusi gli operatori che accedono al cantiere per effettuare mere forniture senza posa in opera e prestazioni di natura intellettuale. Tuttavia, a oggi sembrerebbe non essere così univoca l’esclusione per quest’ultima categoria.
Prestazioni di natura intellettuale – Stante l’art. 27, c. 1 D.Lgs. 81/2008, il punto di partenza nel delimitare la platea degli esclusi non può che essere la definizione di prestazione di natura intellettuale. A supporto abbiamo la definizione della sentenza del Consiglio di Stato, 21.02.2024 n. 1745, secondo cui la natura intellettuale del servizio dipende dalle sue oggettive caratteristiche intrinseche, intendendosi tali quelle che “richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse”.
Qualifica per l’esclusione – La circolare INL n. 4/2024 si allinea alla definizione giurisprudenziale indicando l’esclusione, ad esempio, nei confronti di ingegneri, architetti, geometri, appunto esercenti attività di natura professionale, ma senza citare tante altre categorie professionali.
Proprio per questo motivo l’Associazione Nazionale Archeologi (ANA), rilevando l’assenza dell’archeologo dall’indicazione della circolare aveva subito sottolineato (nota 30.09.2024) che, seppur non espressamente menzionato dall’INL, l’archeologo in regime di lavoro autonomo dovesse comunque ritenersi escluso dall’obbligo della patente a crediti. Si può ben immaginare lo scompiglio portato dalla pubblicazione della Faq INL 15.10.2024, n. 11, sottolineando che la prestazione dell’archeologo nell’ambito di uno scavo archeologico richiede la c.d. “operatività fisica” sul cantiere, circostanza che inibisce l’esclusione ex art. 27, c. 1 e asserendo che quindi, operando in un cantiere temporaneo o mobile di cui all’art. 89, c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008, è comunque richiesta la patente a crediti. Alla presa di posizione dell’INL è seguita l’immediata replica dell’ANA che, con comunicato del 17.10.2024 invita l’INL a revisionare la risposta alla FAQ 11, motivando la richiesta sulla base dei seguenti presupposti:
– la professione dell’archeologo è a tutti gli effetti una professione intellettuale;
– la circolare n. 4/2024 esclude i professionisti ingegneri e architetti che intervengono sui cantieri e all’interno del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 31.03.2023, n. 36) il lavoro dell’archeologo è equiparato esplicitamente ai servizi di ingegneria e architettura;
– la fattispecie dello “scavo archeologico” è un ambito speciale, distinto dal cantiere edile;
– anche all’interno dello scavo archeologico, in ogni caso, la prestazione dell’archeologo in regime di lavoro autonomo è da ritenere “prestazione intellettuale” come da definizione del Consiglio di Stato, rendendo inapplicabile la norma in oggetto.
Si segnala che, alla stregua dell’ANA, è intervenuto anche il CNO dei geologi che, con la circolare 16.10.2024, n. 529 ha sostanzialmente ribadito che la figura professionale del geologo deve ugualmente ritenersi esclusa dall’obbligo della patente a crediti, dato che la definizione delle “prestazioni di natura intellettuale”, per i geologi, rientrano nelle elencate dagli artt. 3 L. 3.02.1963, n. 112 e 41 D.P.R. 5.06.2001, n. 328.
Conclusioni – Lo scenario descritto non può che dar contezza dell’attuale difficoltà nel valutare “tecnicamente” se e quando opera l’esclusione ex lege di coloro che effettuano prestazioni di natura intellettuale, dato che secondo l’INL rileverebbe come discriminante, oltre alla qualifica della natura intellettuale della prestazione, anche l’operare fisicamente nel cantiere temporaneo o mobile. Si attendono chiarimenti.