Accertamento, riscossione e contenzioso
05 Gennaio 2021
Quando è possibile proseguire l'attività, tale eventualità è concessa a professionisti, imprenditori minori e agricoli e start-up innovative, ma non al consumatore.
Il Codice della Crisi prevede che i debitori di cui all’art. 2, c. 1, lett. c), ossia il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, le start-up innovative di cui al D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice Civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale. Fuori da tali casi, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.
La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento anche parziale dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché l’eventuale suddivisione dei creditori in classi.
Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto e dispone la comunicazione, a cura dell’OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Con tale decreto, il giudice:
a) dispone la pubblicazione mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della Giustizia e nel Registro delle Imprese se il debitore svolge attività d’impresa;
b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;
c) assegna ai creditori un termine non superiore a 30 giorni entro il quale devono fare pervenire all’OCC, a mezzo PEC, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
d) su istanza del debitore, dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.
Gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza l’autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.
Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; quelli muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. In mancanza di comunicazione all’OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.
Infine, particolarmente rilevante è l’assunto secondo cui il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili, ma non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto.