Diritto del lavoro e legislazione sociale
19 Gennaio 2024
Analisi delle principali disposizioni dopo la pubblicazione sulla G.U. della L. 30.12.2023, n. 213.
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di Bilancio 2024, in vigore dal 1.01.2024, vediamo di seguito le principali misure che interessano categorie di datori di lavoro e lavoratori.
In primis parliamo della conferma del taglio del cuneo fiscale che, anche per l’anno 2024, viene mantenuto con una quota pari al 6% per le retribuzioni mensili imponibili fino a 2.692 euro e al 7% per quelle fino a 1.923 euro. Rimane esclusa la tredicesima mensilità.
Proseguiamo con la detassazione dei fringe benefit che anche per l’anno in corso non concorreranno alla formazione del reddito da lavoro dipendente, con i seguenti limiti: fino a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico e fino a 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Si parla anche di tassazione agevolata dei premi di risultato. Viene confermata l’imposizione al 5% con un limite di reddito agevolato pari a 3.000 euro lordi, sulle somme erogate a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa per i dipendenti del settore privato titolari di contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato) che nell’anno di imposta precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro.
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In tema di agevolazioni troviamo quella relativa al settore turistico, ricettivo alberghiero e termale: per il periodo gennaio-giugno 2024, per i lavoratori dipendenti del comparto che nel 2023 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente fino a 40.000 euro, e per i lavoratori della ristorazione e della somministrazione di bevande è previsto un trattamento integrativo pari a 15% della retribuzione lorda corrisposta in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario svolte nei giorni festivi.
Nel periodo 2024-2026 è prevista la riduzione del 100% dei contributi IVS a carico delle lavoratrici con figli fino al compimento del 18° anno di età del minore (entro il limite annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile); per il 2024, la misura è estesa in via sperimentale alle lavoratrici madri di 2 figli, fino al compimento del 10° anno di età del figlio minore. Gli esoneri non si applicano ai rapporti di lavoro domestico.
Vengono stanziati fondi per i datori di lavoro privati che nel triennio 2024-2026 assumeranno donne disoccupate vittime di violenza e beneficiarie della misura del reddito di libertà, riconoscendo l’esonero del 100% dal versamento dei contributi previdenziali. In caso di trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, è stabilito il prolungamento dell’esonero fino al 18° mese dalla data di assunzione a tempo determinato.
Aumenta al 60% della retribuzione (contro il 30% attuale) l’indennità corrisposta per il 2° mese di congedo parentale fino al 6° anno di vita del bambino. In via del tutto eccezionale, per il 2024 è stabilito che anche l’indennità relativa al 2° mese sarà riconosciuta nella misura dell’80% della retribuzione.
Dulcis in fundo il tema della compensazione telematica dei crediti Inps e Inail che, dal 1.07.2024, potranno essere utilizzati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della stessa.
A fronte di tutte queste novità (e molte altre che qui non siamo riusciti ad affrontare) si rimane comunque in attesa di importanti chiarimenti dall’Inps e dall’Agenzia delle Entrate.