Il c.d. Decreto correttivo bis era stato precedentemente approvato in Consiglio dei Ministri il 31.05.2023, ora il testo è stato modificato, ha ottenuto l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e della Conferenza unificata e tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti.
Sono diverse le modifiche previste, anche rispetto alla prima versione del correttivo, che incideranno sui cinque decreti che costituiscono la Riforma dello Sport. Di seguito ne evidenziamo alcune di maggior rilevanza per ASD e SSD:
- gli Enti sportivi potranno svolgere attività commerciali, ora definitive come secondarie e strumentali, entro precisi limiti che saranno stabiliti con un apposito decreto ministeriale. Nel caso di sforamento di questi limiti per due esercizi consecutivi ciò comporterà la cancellazione dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
- viene introdotto l’obbligo di adeguare gli statuti degli Enti sportivi alle disposizioni della Riforma tra il 1.07.2023 e il 31.12.2023; tali modifiche statutarie sono esenti da imposta di registro se hanno lo scopo di conformare gli statuti alle disposizioni dei D.Lgs. 36 e 39/2021;
- nell’ambito del lavoro sportivo, con l’applicazione delle relative agevolazioni fiscali e previdenziali, non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali;
- l’art. 25 D.Lgs. 36/2021 dispone un’elencazione tassativa dei soggetti sportivi con i quali potranno essere sottoscritti i nuovi rapporti di lavoro. Il successivo comma aggiunge però che i regolamenti tecnici degli Enti affilianti potranno prevedere ulteriori mansioni necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva. L’elenco di queste mansioni aggiuntive dovrà essere approvato dal Dipartimento per lo sport e sarà tenuto a cura del medesimo Ente;
- viene reintrodotta la possibilità di avvalersi di prestatori di lavoro occasionale;
- in merito ai lavoratori dipendenti della Pubblica Amministrazione, che svolgono mansioni sportive retribuite, viene previsto un meccanismo di silenzio assenso in seguito alla presentazione dell’autorizzazione alla P.A. di riferimento allo svolgimento di suddette mansioni trascorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione;
- le prestazioni settimanali dei collaboratori sportivi vengono incrementate da 18 a 24 ore;
- le comunicazioni dei rapporti di lavoro tramite le nuove funzionalità del Registro nazionale saranno effettuate entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro (ricordiamo che l’obbligo è previsto solo per i contratti che superano i 5.000 euro annui); limitatamente al periodo da luglio 2023 a settembre 2023, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative possono essere effettuati nel periodo dal 31.10 al 31.12.2023;
- ai volontari potranno essere rimborsate le spese sostenute in caso di trasferta, non solo analiticamente, ma anche a fronte di autocertificazione purché non superino l’importo di 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;
- non devono essere considerate prestazioni sportive di volontariato le attività fornite a titolo gratuito dai componenti degli organi di amministrazione di associazioni e società sportive dilettantistiche;
- non è più previsto l’obbligo di assicurazione Inail per i collaboratori sportivi poiché è stato disposto che ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51 L. n. 289/2002;
- si introduce un credito d’imposta a favore di ASD e SSD che hanno conseguito nel 2022 ricavi pari o inferiori ai 100.000 auro pari ai contributi previdenziali a loro carico versati sui compensi sportivi a condizione che: il credito d’imposta sia indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è utilizzato, sia utilizzato solo in compensazione a decorrere dal 1.11.2023 fino al 31.12.2023 per i compensi erogati tra luglio e novembre 2023 e l’ASD/SSD pubblichi il bilancio 2022 nonché l’importo del contributo all’interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche entro il 31.12.2023
- ai premi per i risultati sportivi conseguiti in manifestazioni sportive non si applica la ritenuta d’acconto se il premio non supera i 300 euro.
Queste sono tra le principali novità apportate al D.Lgs. 36/2021 previste nello schema di decreto approvato il 26.07.2023 in Consiglio dei Ministri; seguiranno ulteriori approfondimenti in merito al medesimo Decreto, ma anche l’analisi relativi agli altri D.Lgs. che compongono la Riforma dello Sport.