Imposte dirette
09 Settembre 2022
Niente garanzie per la sospensione dell’atto impugnato: la previsione del nuovo comma 5 dell’art. 47 D.Lgs. 546/1992, come riformulato dalla legge di riforma del processo tributario (L. 130/2022).
La novità introdotta dalla riforma del processo tributario prevede che i contribuenti soggetti alla disciplina degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che abbiano conseguito un punteggio pari almeno a 9, negli ultimi 3 periodi d’imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso, non siano tenuti alla prestazione di apposita garanzia a favore dell’Erario nell’ipotesi di sospensione degli effetti dell’atto impugnato.
Il nuovo comma 5 dell’art. 47 prevede inoltre che i suddetti punteggi, oltre essere almeno pari a 9 per tutti e 3 i periodi d’imposta, siano anche “disponibili”, ovvero relativi a dichiarazioni validamente presentate dal contribuente.
La disposizione in commento mira, dunque, a premiare i contribuenti con elevati punteggi di affidabilità fiscale negli ultimi 3 periodi d’imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso che, in quanto tali, devono essere ritenuti meritevoli e quindi dispensati dalla prestazione di una garanzia accessoria nei confronti del Fisco, per la sospensione degli effetti dell’atto impugnato.
Alcuni aspetti della novità in oggetto meritano di essere approfonditi.
In particolare, occorre capire come il contribuente debba dimostrare il possesso del c.d. “bollino di affidabilità fiscale”. Sullo specifico punto la norma tace. Non è chiaro quindi se tale requisito possa essere autocertificato dal contribuente in sede di richiesta di sospensione o se debba essere invece dimostrato allegando i modelli ISA degli ultimi 3 anni all’istanza depositata presso la segreteria delle nuove Corti di giustizia tributaria.
In ogni caso resterebbe un obbligo da parte del giudice tributario di effettuare un esame, specifico o a campione, in merito alla sussistenza effettiva del possesso del requisito richiesto dalla norma.
Altra considerazione riguarda il triennio precedente a quello di proposizione del ricorso da considerare ai fini della prova dei punteggi ISA.
Alla luce della norma in oggetto tutto ruota intorno alla data di presentazione del ricorso tributario che deve essere opportunamente combinata con i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi alle quali sono allegati i modelli ISA con i relativi punteggi.
Nel caso in cui la data di presentazione del ricorso sia anteriore a quella di presentazione del modello Redditi del periodo d’imposta precedente, il triennio che dovrà essere considerato ai fini della nuova esimente slitterà necessariamente indietro di un anno.
Nell’ipotesi inversa invece, anche il punteggio di affidabilità fiscale del periodo d’imposta precedente a quello di presentazione del ricorso tributario, dovrà essere incluso nel triennio di riferimento.
Occorre, infine, considerare che la nuova disposizione ha un raggio di azione piuttosto limitato essendo applicabile soltanto ai contribuenti soggetti alla disciplina degli indicatori di affidabilità fiscale. Restano, pertanto, fuori dai nuovi benefici tutti i contribuenti con volumi di ricavi/compensi superiori alle soglie limite di applicazione dei punteggi ISA (in generale € 5.164.569), nonché i contribuenti soggetti agli ISA che però nel triennio di riferimento hanno avuto cause di esclusione o di disapplicazione degli stessi.
Per quanto sopra alla luce dell’elevato punteggio ISA richiesto su un arco triennale, resta da chiedersi quanti potranno essere i contribuenti che potranno davvero far valere questa nuova esimente nel corso del giudizio tributario che li vede coinvolti.