Associazioni sportive dilettantistiche e Sport

21 Dicembre 2023

Lavoro sportivo, la disciplina (fiscale) spiegata dai Commercialisti

Un Quaderno dei Commercialisti illustra il passaggio del lavoro sportivo dalla disciplina dei redditi diversi a quella, in relazione ai presupposti, dei redditi da lavoro subordinato o autonomo anche Co.co.co. e occasionale. 

La riforma dell’ordinamento sportivo a opera del recente D.Lgs. 28.02.2021, n. 36, già oggetto di molteplici modifiche e finalmente dei primi chiarimenti di matrice previdenziale-assistenziale. A valle dei primi chiarimenti, arriva l’autorevole Quaderno operativo della Fondazione nazionale Commercialisti n. 3 con un completo commento inclusivo dal titolo “Il lavoratore sportivo alla luce della riforma del settore e dei decreti correttivi”.

Il Quaderno illustra, tra l’altro, la nuova disciplina fiscale, ricordando che la riforma si innesta su una tradizione giuridica dove era considerato reddito da lavoro solo l’attività sportiva remunerata resa nei contesti professionistici mentre la maggior parte dei rapporti svolti in contesti dilettantistici si collocava fiscalmente nell’area dei redditi diversi di cui all’art. 67, c. 1, lett. m) del Tuir (anche nel caso di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale) con conseguente esonero da ritenute fino a 10.000 euro/annui e assenza di contribuzione.

La riforma riconduce la prestazione sportiva a titolo oneroso tra i redditi da lavoro, a prescindere dal settore di appartenenza e dall’ammontare dell’importo percepito. Sono sempre possibili le prestazioni di volontariato rese a titolo gratuito o verso il rimborso delle spese a piè di lista per viaggio, vitto, alloggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza incluse le indennità per chilometraggio ACI.

Riforma dello sport dilettantistico | Ratio in Tasca

Manuale schematico che illustra tutti gli aspetti pratici, gli adempimenti, le soluzioni statutarie e le scelte ottimali per gli Enti sportivi.

Gli autori del Quaderno ricordano che la prestazione del lavoratore sportivo (che non comprende quelle dei liberi professionisti ordinistici e dei lavoratori di diritto comune) può essere svolta con contratto di lavoro subordinato o autonomo anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa e, alla luce delle ultime modifiche, occasionale. I collaboratori amministrativi-gestionali rappresentano, invece, una forma ibrida di cui si dirà oltre.

Le regole fissate dalla normativa vigente sono trasversali sia all’ambito dilettantistico sia a quello professionistico e si applicheranno a seconda dei presupposti giuslavoristi pertinenti al rapporto di impiego e alle presunzioni indicate dalla disciplina speciale, peraltro superabili.

I compensi di lavoro sportivo, nella sola area del dilettantismo, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro (calcolato per percipiente) che costituisce una franchigia. Pertanto, ai fini dell’imposizione occorre sottrarre dal reddito del lavoratore sportivo autonomo tale franchigia. A tal fine il lavoratore sportivo dovrà autocertificare, al momento dell’incasso del compenso, l’ammontare degli altri compensi percepiti nell’anno solare.

Come si diceva, la riforma prevede regole nuove anche per i collaboratori amministrativi-gestionali che ricadono per molti aspetti, e in particolare per quello fiscale, nella disciplina dei lavoratori sportivo. Pertanto, il Quaderno prende posizione a favore dell’applicazione della franchigia fiscale di 15.000 euro anche per i collaboratori amministrativi-gestionali nell’area del dilettantismo. Qui si pone la questione, per cui il Quaderno sollecita l’intervento dell’Agenzia, se tale franchigia operi anche nell’ambito dei rapporti di lavoro subordinato instaurati nell’area del dilettantismo con i collaboratori in questione.

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