A partire dal 1.04.2024 il lavoro agile torna alle sue condizioni di accesso originali, così come definite dalla L. 81/2017. In questi anni, tuttavia, si sono sviluppate forme di lavoro da remoto ibride o non del tutto confacenti alle previsioni della norma del 2017. Analizziamo insieme le forme di lavoro da remoto e la loro attinenza al lavoro agile, così come definito dalla normativa in vigore.
Modalità organizzative supportate da apparato normativo/di prassi:
- lavoro agile: con questo termine si intende una modalità di lavoro, introdotta in Italia con la L. 81/2017, anche organizzata per fasi, cicli e obiettivi, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa, la quale deve essere eseguita, in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa (a distanza). Tale modalità di lavoro è applicabile ai rapporti di lavoro subordinato, mediante sottoscrizione di un accordo tra le parti. Nelle intenzioni del legislatore si tratta della declinazione normativa della filosofia dello smart working, anche se di tale filosofia manageriale recepisce principalmente la dimensione spazio-temporale;
- telelavoro: con questo termine si intende una forma di lavoro da remoto (che può essere fisso o mobile) definito, in base ad un accordo interconfederale del 2004, come una “forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie dell’informazione nell’ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro” autonomo o subordinato “in cui l’attività lavorativa, che potrebbe anche essere svolta nei locali dell’impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa”. In questo caso non si applicano le disposizioni della L. 81/2