Secondo l’art 25, c. 3-bis D.Lgs. 36/2021, novella introdotta dal D.Lgs. 120/2023, “Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche…possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente”. Il correttivo bis ha dunque ammesso anche in ambito sportivo le seguenti fattispecie:
- prestazioni occasionali art 54-bis D.L. 50/2017 (Prest.O);
- lavoro autonomo occasionale articolo 2222 c.c.
Trattamento tributario – Se da un lato è incontrovertibile la generalizzata esenzione da imposizione (art 54-bis, c. 4 D.L. 50/2017) per i compensi derivanti dai cd. Prest.O, parecchio dibattuta è la possibilità di applicare la franchigia fiscale (15.000 euro) introdotta dalla riforma anche al lavoro sportivo autonomo occasionale instaurato, nel settore dilettantistico, ai sensi dell’art. 2222 c.c.
Trattasi di una forma contrattuale che va ad aggiungersi ai rapporti di tipo subordinato, autonomo e co.co.co. previsti dall’art 25, c. 2 D.Lgs. 36/2021, ma nel rispetto della “normativa vigente”, formulazione quest’ultima certamente alquanto ambigua che, tuttavia, riconduce agli artt. 67, c. 1, lett. l) del Tuir e 25, c. 1 D.P.R. 600/1973. Questo significa che su qualsiasi importo corrisposto per un’attività sportiva svolta occasionalmente occorre sempre operare una ritenuta d’acconto del 20%.
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Quanto sopra pare confermato da quanto segue:
- le prestazioni di lavoro occasionale di cui all’art. 2222 c.c. costituiscono redditi diversi, riguardano attività episodiche e saltuarie non classificabili tra i tipici redditi di lavoro autonomo professionale, categoria quest’ultima tra cui, all’art. 53, c. 2, lett. a) del Tuir, se svolte con abitualità, dal 1.07.2023, sono state inserite le prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o di co.co.co.; pensiamo ai titolari di partita Iva (codice Ateco 93.19.99 o 52.51.00), autonomi sportivi che, sulle somme incassate dal 1.07.2023, se inerenti a servizi erogati a favore del mondo dilettantistico, possono beneficiare della soglia di esenzione (15.000 euro);
- al rigo RL 28, col. 2, del mod. Redditi PF vanno indicati “i redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa….”. Ci si riferisce a quelle attività assimilate al lavoro autonomo che, stante l’assenza di abitualità, rientrano tra i redditi diversi ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. l), categoria per cui le istruzioni ministeriali non fanno alcun cenno alla franchigia, pari a 15.000 euro, prevista dal D.Lgs. 36/2021;
- causali N2-N3 della Certificazione Unica 2024. Da alcuni esempi di compilazione emerge che, in riferimento al 2° semestre 2023, con N2 si dovrebbero certificare i compensi occasionali sportivi (art. 2222 c.c.) corrisposti dalle società professionistiche (soggetti a ritenuta), mentre con N3 quelli erogati dai sodalizi dilettantistici (esenti da ritenuta sino alla soglia di 15.000 euro). Tuttavia, questa soluzione lascia più di qualche dubbio. Proviamo a dare una differente logica interpretazione a queste due, non ben definite, casistiche che, stranamente, fanno entrambe riferimento all’art. 53, c. 2, lett. a) del Tuir, motivo per cui si auspicano chiarimenti in merito:
- il codice N2 comprende tutte le prestazioni di lavoro sportivo autonomo occasionale (art. 2222 c.c.) per cui, indipendentemente dall’ammontare corrisposto nel corso dell’anno 2023, non è applicabile alcun tipo di agevolazione;
- il codice N3, visto l’accenno a tipologie reddituali che prevedono particolari soglie di esenzione a seguito di specifiche disposizioni normative, va inserito per certificare i pagamenti effettuati nel 2° semestre 2023 a seguito di attività svolta nel settore dilettantistico da lavoratori autonomi sportivi titolari di partita Iva;
- estendere il beneficio di 15.000 euro anche alle prestazioni sportive dilettantistiche di lavoro autonomo occasionale ex art 2222 c.c., fattispecie per cui non è previsto il caricamento dei dati sul RAS, significherebbe avallare comportamenti piuttosto bizzarri rispetto allo spirito della riforma.
In conclusione, il D.Lgs. 36/2021 ha essenzialmente ad oggetto i lavoratori sportivi che, a fronte di un corrispettivo, prestano la propria attività con continuità. In questo contesto viene comunque contemplato anche il lavoratore occasionale, figura che, a parere dello scrivente, in attesa di un intervento chiarificatore da parte dell’Amministrazione Finanziaria, continua ad essere disciplinata dalle regole ordinarie (ritenuta 20%, versamento Inps superata la soglia annua di 5.000 euro) e senza poter godere dei particolari benefici introdotti dal legislatore con il D.Lgs. 36/2021.