Diritto del lavoro e legislazione sociale
04 Marzo 2024
Un minorenne che perde involontariamente il lavoro può accedere alla NASpI o alla DIS-COLL? Potenzialmente sì, ma l’accesso alla prestazione è subordinata al requisito dell’età. Lo precisa l’Inps mediante messaggio 20.02.2024, n. 750.
Un minore che perde involontariamente il lavoro non sempre può accedere all’assegno di disoccupazione: questo è ciò che emerge dal messaggio Inps n. 750/2024, a commento del parere reso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’Istituto in merito allo stato di disoccupazione e ai limiti di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego ai fini dell’accesso alle indennità NASpI e DIS-COLL.
Il Ministero del Lavoro ha infatti precisato che, seppur non siano previsti limiti d’accesso collegati all’età per l’iscrizione al collocamento ordinario, sono invece previsti limiti per l’iscrizione al collocamento mirato, stabiliti dal D.P.R. 333/2000. Pertanto, i lavoratori che perdono involontariamente la propria occupazione devono sempre rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), quale presupposto per il riconoscimento delle indennità NASpI e DIS-COLL.
Si ricorda che la stessa domanda di indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) equivale alla DID. Il limite minimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego ordinario è stabilito dalla legge al compimento dei 16 anni di età. La relativa impossibilità di rilascio della DID per i giovani di età inferiore ai 16 anni esclude, quindi, il loro accesso alle prestazioni di NASpI e alla DIS-COLL.
Ma a partire da quale età un minore può accedere al lavoro? L’art. 3 L. 977/1967 dispone che solo il minore che ha assolto all’obbligo scolastico e ha compiuto 15 anni d’età possa intraprendere un’attività lavorativa, precludendo di fatto tale possibilità ai minori considerati bambini. Analizzando, tuttavia, le disposizioni della L. 296/2006 già in precedenza menzionata, rileva come l’innalzamento a 10 anni di frequenza scolastica per l’ottenimento dell’assolvimento dell’obbligo abbia di fatto spostato il limite dell’età da 15 a 16 anni: a tale proposito anche il Ministero del Lavoro, con nota n. 9799/2007 ha precisato tale nuova condizione.
Di fatto, in considerazione che l’assolvimento dell’obbligo scolastico non è misura alternativa, ma aggiuntiva a quella del requisito d’età, le disposizioni della L. 977/1967 sono superate dai successivi precetti di cui sopra, fatto salvo per un’unica eccezione rappresentata dai rapporti di lavoro con contratto di apprendistato di primo livello.
Se le disposizioni generali prevedono quindi un divieto di collocamento del minore considerato bambino, la L. 977/1967 prevede tuttavia alcune deroghe, espresse all’art. 4, c. 2: è sempre possibile, infatti, occupare i bambini in attività di natura culturale, artistica, pubblicitaria e sportiva, a patto che tali attività non comportino un potenziale danno per la salute psicofisica, la sicurezza e la normale frequentazione delle attività scolastiche obbligatorie.