Diritto del lavoro e legislazione sociale
27 Gennaio 2025
In applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dall’Italia, la prestazione lavorativa da remoto del dipendente può determinare rilevanti effetti in relazione al rischio di sussistenza di una stabile organizzazione per il datore di lavoro.
Lo svolgimento da parte del dipendente della prestazione lavorativa da remoto a beneficio del datore di lavoro estero può determinare rilevanti effetti in relazione al rischio di sussistenza di una stabile organizzazione (del datore di lavoro stesso) in applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dall’Italia (si veda anche circ. Ag. Entrate n. 33/2020).
Sulla questione, in occasione della circolare n. 25/E/2023 (par. 4.3), l’Agenzia delle Entrate ha confermato la validità degli ordinari criteri previsti ai fini dell’individuazione della stabile organizzazione anche nel caso in cui la persona fisica dovesse svolgere, nel territorio dello Stato, un’attività d’impresa o di lavoro autonomo da remoto (al riguardo è stato citato il caso dell’architetto che dispone di uno studio professionale in uno Stato estero e che decide di trascorrere parte dell’anno in Italia dove continua a elaborare progetti che poi vengono spediti tramite e-mail ai committenti con i quali effettua videochiamate).