Diritto del lavoro e legislazione sociale
29 Marzo 2024
Dal 1.04.2024 per lavorare in smart working sarà necessaria la stipula di un accordo individuale tra lavoratore e azienda. Il 31.03.2024 termina il periodo semplificato legato all’emergenza sanitaria, più volte differito nel tempo, e si torna alle regole ordinarie.
Come noto, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, alcune categorie di lavoratori hanno continuato a godere di un regime “semplificato” in materia di smart working. Il 31.03.2024 viene a cessare il diritto al lavoro agile nel settore privato per i genitori di figli con età inferiore ai 14 anni e per i lavoratori fragili, ossia per quei dipendenti che, a seguito di un accertamento del medico competente, risultino più esposti al rischio Covid.
Si ricorda che il regime semplificato consentiva l’adozione della modalità di lavoro agile anche in assenza di accordi individuali. Tale agevolazione, introdotta tra le prime misure volte a limitare gli effetti causati dall’emergenza pandemica, è stata da ultimo estesa al 31.03.2024 dall’art.18-bis L. 191/2023, di conversione del c.d. decreto Anticipi (D.L. 145/2023).
Il lavoro agile non sarà più considerato un diritto del lavoratore ma torna ad essere una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa attuata “allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”, come precisato dall’art. 18 L. 81/2017, fermo restando quanto previsto dal c. 3-bis del medesimo articolo che riconosce una priorità alle richieste di esecuzione di attività lavorativa in modalità agile per i lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza limiti di età in caso di figli disabili (art. 3, c. 3 L. 104/1992), oppure per dipendenti con disabilità accertata ai sensi dell’art. 4, c.1 L. 104/1992 o per i caregivers (art. 1, c. 255 L. 205/2017).
Si ricorda che l’art. 19 L. 81/2017 impone la stipula in forma scritta di un accordo individuale tra lavoratore e datore di lavoro, ai fini della regolarità amministrativa e della prova, come presupposto essenziale per il ricorso a tale modalità di lavoro, nel quale sugellare la volontà delle parti e, soprattutto, enunciare gli elementi che caratterizzano la prestazione lavorativa. L’accordo deve essere conservato per 5 anni dal datore di lavoro.
Il 7.12.2021 è stato adottato il Protocollo nazionale del lavoro agile per il settore privato, che fissa il quadro di riferimento, condiviso tra le Parti sociali, per la definizione dello svolgimento del lavoro in modalità agile ed esprime le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, considerata fonte privilegiata di regolamentazione. Questi i contenuti minimi:
Il datore di lavoro deve garantire parità di trattamento normativo ed economico dei lavoratori in modalità agile rispetto agli altri lavoratori che eseguono la prestazione in modalità ordinaria.
Circolare mensile per la gestione del personale e dei rapporti di lavoro, ideale per la lettura da parte di collaboratori e aziende.
I datori di lavoro privati sono tenuti ad inviare la comunicazione di inizio periodo della prestazione in modalità agile o di proroga entro 5 giorni successivi, rispettivamente, dall’inizio della prestazione in modalità agile o dall’ultimo giorno comunicato prima dell’estensione del periodo.
Per i datori di lavoro pubblici e le agenzie di somministrazione il termine previsto è fissato entro il giorno 20 del mese successivo a quello di inizio dell’attività agile. Dal punto di vista procedurale, le comunicazioni devono essere inviate telematicamente attraverso l’applicativo denominato “Lavoro agile” disponibile sul portale Servizi Lavoro, accessibile tramite SPID e CIE.
In caso di mancato rispetto di tali comunicazioni, sono previste per il datore di lavoro sanzioni amministrative da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
L’art. 22 L. 81/2017 dispone che il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente e con il RSPP, garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile.
Il datore di lavoro consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.