Diritto del lavoro e legislazione sociale

17 Giugno 2024

Il lavoro agile può essere considerato un accomodamento ragionevole? 

Anche a seguito dell’esperienza pandemica, e della relativa diffusione del lavoro agile, si è implementata la riflessione sull’accomodamento agile come strumento di integrazione dei soggetti più vulnerabili e per il rispetto della disciplina antidiscriminatoria e prevenzionistica.

Prima di rispondere alla domanda sull’inquadramento del lavoro agile come accomodamento ragionevole è utile chiarire alcuni concetti di fondo.

I primi riguardano le definizioni di disabilità e di accomodamento ragionevole. Il D.L. 76/2013 ha inserito nel testo dell’art. 3 D.Lgs. 216/2003, il c. 3-bis che dispone quanto segue: “Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della L. 3.03.2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori”.

La Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, riconoscendo che la disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con minorazioni e barriere comportamentali e ambientali, definisce gli accomodamenti ragionevoli come: “modifiche e adattamenti necessari e appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali”.

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