Gli elementi essenziali del lavoro agile sono stabiliti dagli artt. 18-24 L. 81/2017, come modificata dalla L. 122/2022, di conversione del D.L. 73/2022, contenente il Protocollo Nazionale sul Lavoro Agile nel settore privato 7.12.2021.
La normativa richiama un accordo individuale che regolamenta le condizioni di accesso al lavoro agile concordate tra le parti. Per costruire un accordo che risulti efficiente ed efficace, è necessario seguire i seguenti passaggi:
- definire i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa, per esigenze di sicurezza e/o di privacy e/o di immagine aziendale;
- stabilire la durata dell’accordo, che può essere a tempo determinato o indeterminato e le modalità di recesso;
- definire le fasce di reperibilità, i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione;
- definire gli obiettivi e specificare che si tratta di una diversa modalità organizzativa, non di un diverso contratto: i diritti del lavoratore non subiscono variazioni;
- indicare le modalità di richiesta degli istituti contrattuali più comuni (malattia, ferie, straordinario, ecc.) e prevedere la regolamentazione dell’eventuale buono pasto aziendale;
- regolamentare l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali, stabilendo le modalità di richiesta e accesso al lavoro agile;
- stabilire le modalità e la tempistica per un eventuale richiamo del lavoratore in azienda qualora ci sia la necessità;
- identificare le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e le condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi nazionali ed aziendali;
- indicare le mansioni che possono beneficiare dello smart working. Sarebbe utile indicare anche le eventuali regole sulla scelta dei lavoratori (ad esempio se qualcuno ha la priorità per carichi di famiglia, per salute, per anzianità di servizio, per la distanza della residenza rispetto alla sede di lavoro ecc.);
- fornire l’elenco della strumentazione tecnologica data in dotazione, definendo l’esercizio del potere di “controllo da remoto”, nel rispetto di quanto previsto sia dall’art. 4 L. 300/1970;
- fornire le informazioni per la corretta gestione delle misure previste in materia di privacy e sicurezza.
- È utile inoltre ricordare che, nonostante un regolamento aziendale possa costituire un elemento utile per la corretta definizione (e condivisione) delle regole aziendali di accesso al lavoro agile, è necessaria la stipula di un accordo individuale per rendere tale scelta conforme alle previsioni normative, pena la nullità.