Associazioni sportive dilettantistiche e Sport
30 Marzo 2024
L’Inps ha emanato le specifiche istruzioni applicabili ai dipendenti sportivi alla luce della norma di interpretazione autentica fornita con la conversione in legge del D.L. 145/2023 (decreto Anticipi).
Con la circolare 25.03.2024, n. 50 l’Inps, integrando le precedenti istruzioni fornite con la circolare 25.01.2024, n. 21 in tema di calcolo del contributo di solidarietà e dell’aliquota aggiuntiva dell’1%, completa il quadro con i chiarimenti sul calcolo del massimale annuo della base contributiva relativa ai rapporti degli sportivi dipendenti.
In sede di conversione in legge del D.L. 18.10.2023, n. 145, il Legislatore è intervenuto fornendo una norma di interpretazione autentica con cui estende anche alla contribuzione minore (art. 33, cc. 3, 4 e 5 D.Lgs. 36/2021) le disposizioni relative all’applicazione del massimale di retribuzione ai fini contributivi già previste per il versamento del contributo IVS dovuto per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi.
Ai lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell’infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria: “si interpreta nel senso che i lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti all’applicazione del massimale annuo della base contributiva, secondo le modalità disciplinate dall’art. 1, cc. 3, 4 e 5 D.Lgs. 30.04.1997, n. 166, per le tutele di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo”.
Ricordando che il massimale sulla contribuzione minore non è applicabile agli apprendisti sportivi, iscritti al FLPD e non al FPLS, e sulla contribuzione di finanziamento del Fondo di garanzia e del Fondo di integrazione salariale, l’Inps riepiloga le istruzioni per il corretto calcolo del massimale a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare, oltre che illustrare la procedura per recuperare eventuale contribuzione versata in eccedenza con due modalità per il periodo da luglio 2023 a ottobre 2023 (prima dell’emanazione della circolare Inps n. 88/2023) e il periodo da novembre 2023 a marzo 2024.
La procedura illustrata dall’Inps permette di escludere dall’assoggettamento l’imponibile oltre il massimale ai fini IVS e contributi minori, rilevando l’eccedenza solo per il calcolo del contributo di finanziamento al fondo di garanzia (rilevata con codice «tipocontribuzione» “L1”) e al FIS, esponendo i dati nelle relative voci, «ImpEccMass1Sport» e «ContrEccMass1Sport», «ImpEccMass2Sport» e «ContrEccMass2Sport» per lo sportivo professionista, nelle modalità illustrate analiticamente nella circolare a seconda che il soggetto sia o meno privo di anzianità contributiva al 31.12.1995.
Manuale schematico che illustra tutti gli aspetti pratici, gli adempimenti, le soluzioni statutarie e le scelte ottimali per gli Enti sportivi.
In relazione ai periodi di competenza da luglio 2023 a ottobre 2023, i datori di lavoro dovranno operare con un flusso di regolarizzazione esponendo nella sezione «InfoAggCausaliContrib» gli imponibili non eccedenti il massimale e i relativi importi. A seguito di tale operazione, verranno restituite le somme relative alle contribuzioni “minori” versate ivi compresa la contribuzione relativa al Fondo di integrazione salariale.
Successivamente per il versamento della contribuzione dovuta al FIS per i mesi di competenza da luglio 2023 a marzo 2024 relativi all’imponibile eccedente il massimale, i datori di lavoro interessati devono valorizzare all’interno di «DenunciaIndividuale», «DatiRetributivi», elemento «InfoAggcausaliContrib» i seguenti elementi:
In relazione ai periodi di competenza da novembre 2023 l’eventuale recupero dei contributi di malattia, di maternità, del contributo ex CUAF e del contributo NASpI relativi alle quote di retribuzione eccedente il massimale retributivo giornaliero o annuo versati e non dovuti saranno restituiti tramite emissione di nota di rettifica.
La suddetta procedura resta esclusa per I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività alla data di pubblicazione della circolare per i quali si ribadisce la necessità di avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/Vig) con riferimento all’ultimo mese di attività dell’azienda.