Diritto del lavoro e legislazione sociale
06 Agosto 2024
Nel settore Turismo è possibile attivare contratti di lavoro in surroga e di breve durata per sopperire a particolari esigenze di manodopera. La retribuzione di tali lavoratori è fissata dalla contrattazione collettiva ed è stata recentemente adeguata con l’ipotesi di rinnovo di luglio 2024.
Nell’ambito del recente rinnovo del Ccnl Turismo, le novità interessano anche i lavoratori extra. Si ricorda che la definizione di lavoratori extra o di surroga individua il personale attivo nel settore del turismo e dei pubblici esercizi per i quali è prevista l’assunzione con un rapporto di lavoro subordinato di durata non superiore a 3 giorni per banqueting o eventi ai quali l’azienda non sia in grado di sopperire con il normale organico, quali meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e alle partenze in porti, aeroporti, stazioni e presenze straordinarie non prevedibili di gruppi ed eventi similari.
Tra le ipotesi che consentono il ricorso al personale extra il Ccnl Turismo contempla anche i fine settimana e le festività, oltre a eventuali casi individuati dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale. Con particolare attenzione alle ipotesi del fine settimana, è utile precisare che, al fine di individuare correttamente il periodo lavorativo, occorre rifarsi in via analogica alla circolare 3.02.2005, n. 4 in tema di lavoro intermittente, ove il Ministero del Lavoro perimetra le prestazioni da rendersi nei fine settimana, nell’arco temporale che va dalle ore 13 del venerdì, fino alle ore 6 del lunedì mattina.
Normativamente, invece, il lavoro extra trova la sua fonte primaria nell’art. 29, c. 2, lett. b) D.Lgs. 81/2015, il quale, nell’elencazione delle fattispecie contrattuali escluse dalla disciplina del contratto a tempo determinato, cita anche i “rapporti per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi”.