Amministrazione e bilancio
14 Febbraio 2025
Per i lavoratori autonomi impatriati vale anche il lavoro svolto all’estero alle dipendenze del precedente datore di lavoro. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 7.02.2025, n. 22.
Il caso esaminato ha riguardato una cittadina francese che dal 2015 al 2018 ha lavorato in Italia; dal 2018 al 2024 è stata residente all’estero (Belgio e Svizzera) lavorando come Account Manager (con contratto di lavoro subordinato) a Zurigo dal 2020 al 2024; in data 15.08.2024 si è trasferita in Italia con la famiglia (coniuge e figlio minore) chiedendo la residenza anagrafica e avviando un’attività di lavoro autonomo con la stessa società di Zurigo (ed emettendo nei confronti della stessa delle fatture in qualità di consulente).
In questo contesto è stato chiesto di chiarire:
– la possibilità di beneficiare del nuovo regime agevolativo previsto per i lavoratori impatriati (ex art. 5 D.Lgs. 27.12.2023, n. 209) considerato che, nel caso specifico, il rapporto di lavoro viene intrattenuto con la medesima controparte (ovvero la società di Zurigo), seppur attraverso una diversa modalità (in precedenza sotto forma di rapporto di lavoro subordinato e ora con contratto di consulenza);
– se la mancata iscrizione all’AIRE, sostituita dalla residenza in paesi con Convenzioni contro la doppia imposizione (3 anni in Belgio dal 2018 al 2020 e 4 anni in Svizzera dal 2020 al 2024), possa essere sufficiente per fruire delle agevolazioni.