Accertamento, riscossione e contenzioso
19 Dicembre 2024
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 12.12.2024, n. 32109, ha ritenuto infondata l’invocata violazione dell’art. 2, c. 8-bis D.P.R. 322/1998 da parte di un contribuente che riteneva emendabile la dichiarazione dei redditi anche dopo la conclusione della verifica.
Così testualmente il Giudice di Cassazione nell’ordinanza n. 32109/2024 “Il contribuente confonde fra la possibile rettifica di dati erronei o invio di dichiarazione sostitutiva nell’immediatezza della formulazione della dichiarazione che si vuole emendare, dalla fattispecie, che qui ricorre, in cui ex post, dopo l’accertamento dell’omissione e il recupero a tassazione di redditi non dichiarati, si voglia solo allora procedere a modificare la dichiarazione. È del tutto evidente che ove una tale resipiscenza tardiva fosse consentita, cesserebbero di avere effetto concreto le disposizioni relative in tema di dichiarazioni fiscali, posto che il contribuente sarebbe indotto a dichiarare il falso o, comunque, a omettere l’indicazione di parte dei propri redditi, con la riserva mentale di procedere alla dichiarazione dei dati esatti e completi soltanto una volta scoperto”.
Il punto viene risolto con il seguente principio di diritto: “in tema di imposte sui redditi, costituisce causa ostativa alla presentazione della dichiarazione integrativa di cui all’art. 2, c. 8, D.P.R. 322/1998 la notifica della contestazione di una violazione commessa nella redazione di precedente dichiarazione, in quanto, se fosse possibile porre rimedio alle irregolarità anche dopo la contestazione delle stesse, la correzione si risolverebbe in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni previste dal legislatore”.