Diritto

28 Giugno 2023

L’aspetto previdenziale dei soci delle Srl

La controversa gestione previdenziale dei soci delle Srl presenta varie sfaccettature: socio lavorante, socio non lavorante, socio-dipendente, socio-liquidatore, socio di Srl trasparente, socio di Srl industriale.

Il socio di Srl, con la L. 662/1996 e la L. 133/1997, ha l’obbligo di iscrizione nella gestione artigiani e commercianti se:

  • l’attività della società è organizzata e diretta prevalentemente con il lavoro del/dei socio/i e dei loro familiari;
  • il socio partecipa all’attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

Pertanto, il socio di capitale che non presta la propria opera nell’azienda non deve iscriversi all’Inps. Ciò è stato precisato nella circolare Inps 10.06.2021, n. 84 e le nuove indicazioni hanno trovato applicazione dall’anno d’imposta 2020 (modello Redditi 2021 sul 2020). L’obbligo di iscrizione non sussiste, in ogni caso (socio lavorante o meno), se la Srl è industriale (non artigiana né commerciante), ossia se il codice ATECO della Srl non rientra nella gestione artigiani o commercianti.

Il socio che è anche amministratore della Srl e riceve da questa un compenso amministratore negli anni ha generato numerose diatribe tra l’Inps e il contribuente. Da una parte l’Istituto sostiene l’obbligo di doppia iscrizione, sia alla gestione artigiani/commercianti, sia alla gestione separata; dall’altra, invece, il contribuente sostiene l’obbligo di iscrizione solo alla gestione previdenziale prevalente.

Tuttavia, il legislatore ha fornito un’interpretazione autentica con l’art. 1, c. 208 L. 662/1996, prevedendo che l’iscrizione unica presso la gestione previdenziale prevalente vale solo per artigiani, commercianti e coltivatori diretti, non per la gestione separata Inps, che quindi può cumularsi con le precedenti.

La condizione essenziale per la quale il socio si deve debba iscrivere alla gestione IVS è la personale partecipazione al lavoro aziendale; pertanto, solo in tal caso il socio nel quadro RR del modello Redditi dovrà indicare il reddito figurativo della Srl e se tale reddito, a lui attribuito in ragione della sua quota di partecipazione agli utili, eccede il minimale, dovrà versare i contributi previdenziali sull’eccedenza, indipendentemente dal fatto che tale reddito sia stato distribuito o accantonato a riserva. Non sono, invece, attribuite le perdite, ossia in caso di partecipazioni dello stesso socio a più società, alcune delle quali in perdita non determinano una sommatoria algebrica con i redditi attributi dalle società in utile. Pertanto, nel caso il socio partecipi a una Srl che chiuda l’anno con una perdita, questa non sarà attribuita al quadro RR del socio (con segno negativo), ma figurerà come uno “zero”.

Discorso differente per le Srl “trasparenti”, per le quali, a prescindere dalla partecipazione lavorativa del socio, il socio stesso si vede attribuire la sua quota di reddito o di perdita (nel limite del patrimonio netto) attraverso il quadro RH che, quindi, determina un reddito derivante dalla sommatoria algebrica delle sue diverse partecipazioni in società trasparenti (per esempio, società di persone o Srl in trasparenza).

Altra questione riguarda la figura del socio che è anche dipendente della Srl. Se si tratta di lavoro subordinato a tempo pieno, non è possibile iscrivere tale socio alla gestione artigiani e commercianti, poiché il soggetto ha già comunque una copertura previdenziale; se, invece, il lavoro subordinato è a tempo parziale (part-time), occorre analizzare l’attività effettivamente svolta dal soggetto e, se prevale l’attività commerciale, dovrà essere iscritto alla gestione commercianti.

Infine, si analizzano 2 ulteriori casistiche:

  • il socio liquidatore della società in liquidazione;
  • il socio della Srl che affitta l’azienda.

Nel primo caso, ossia quello del socio che è liquidatore della Srl in liquidazione, l’iscrizione alla gestione artigiani/commercianti permane fino alla chiusura finale della liquidazione, ossia fino alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

Il secondo caso riguarda il socio di Srl che, come codice ATECO, ha l’affitto d’azienda. Sia nel caso in cui il socio di Srl affitti l’unica azienda, sia nel caso in cui affitti solo un ramo d’azienda, ai fini fiscali i canoni si configurano quale reddito d’impresa; pertanto, il socio resta soggetto agli obblighi previdenziali.

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