Agricoltura ed economia verde
26 Agosto 2024
La presenza delle api (degli alveari) nella tabella dei capi allevabili di cui al D.M. 15.03.2019, fa sì che l’attività di apicoltura, se rispettate le previsioni dell’art. 32 del Tuir, sia pienamente ricompresa nel reddito agrario.
L’apicoltura con i suoi prodotti derivanti rappresenta un settore diffuso su tutto il territorio italiano, capace di attrarre tanto hobbisti quanto veri e propri imprenditori. L’esercizio dell’attività è disciplinato in Italia dalla L. 313/2004 la quale definisce all’art. 2 la “conduzione zootecnica delle api” quale attività agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c. Si tratta pertanto a pieno titolo di allevamento e i prodotti ottenuti dall’esercizio dell’apicoltura sono a loro volta considerati civilisticamente prodotti agricoli, ai sensi dell’art. 2, c. 2.
Gli apicoltori, siano essi hobbisti o imprenditori apistici titolari di partita Iva, sono obbligati a comunicare il numero e la collocazione degli alveari ai servizi veterinari di competenza per territorio in fase di inizio attività e annualmente, entro il 31.12, qualora vi siano state delle variazioni di collocazione o di consistenza, A partire dal 2016 è stata istituita l’Anagrafe Apistica Nazionale (BDA) alla quale devono essere comunicate anche tali variazioni tramite procedura informatizzata.