Accertamento, riscossione e contenzioso
15 Novembre 2024
Saranno gli algoritmi elaborati dall’Agenzia delle Entrate sulla base di specifici fattori di rischio fiscale che passeranno al setaccio le dichiarazioni presentate dai contribuenti, individuando le posizioni destinatarie di chiarimenti o da sottoporre ad ulteriori controlli.
Tutto ciò per effetto dell’intervento che l’art. 2 D.Lgs. 13/2024 ha apportato alle ordinarie attività di liquidazione e controllo delle dichiarazioni dei redditi, previste negli artt. 31 e 32 D.P.R. 600/1973, e dell’art. 51 D.P.R. 633/1972 in relazione alle dichiarazioni annuali Iva.
Grazie a tali nuove tecnologie informatiche e alle analisi del rischio, sulla cui implementazione la delega fiscale aveva puntato molto, gli Uffici possono riuscire anche a individuare i contribuenti che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e/o dell’Iva, pur avendone l’obbligo. Queste attività devono essere inquadrate nella più ampia e generale definizione di analisi di rischio alla quale è dedicato l’intero art. 2 D.Lgs. 13/2024.
Per analisi di rischio fiscale si intende un processo, composto da una o più fasi, che utilizzando le più moderne tecnologie informatizzate, intelligenza artificiale compresa, si pone l’obiettivo di minimizzare l’evasione e l’elusione fiscale stimolando altresì l’adempimento spontaneo dei contribuenti agli obblighi fiscali. Per rischio fiscale, la disposizione da ultimo richiamata identifica invece “il rischio di operare, colposamente o dolosamente, in violazione di norme di natura tributaria, ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario”.