Accertamento, riscossione e contenzioso

10 Ottobre 2024

L’accertamento induttivo puro alla luce dei parametri costituzionali

Con la sentenza n. 25809/2024 è stata valutata la legittimità di un atto impositivo che ricostruiva con metodo induttivo puro il reddito d’impresa del contribuente incorso nell’omessa dichiarazione dei redditi.

La Corte di Cassazione con la sentenza 27.09.2024, n. 25809, ha analizzato la legittimità di un atto impositivo che ricostruiva con metodo induttivo puro (art. 39, c. 2, D.P.R. 600/1973) il reddito d’impresa del contribuente incorso nell’omessa della dichiarazione dei redditi, in quanto presentata oltre i 90 giorni di ritardo rispetto alla scadenza di legge, mediante l’uso di una percentuale di ricarico del 25% applicata per aziende similari.

Ad avviso del ricorrente l’argomento adotto non era condivisibile, perché l’uso del metodo induttivo puro (o extra-contabile), consentito nei casi tassativamente previsti dall’art. 39, c. 2 D.P.R. 600/1973 non può condurre alla determinazione del reddito di impresa con intenti punitivi, dovendo essere la determinazione del reddito di impresa in ogni caso fondata sulla base dei dati e delle notizie raccolti o venuti a conoscenza dell’Amministrazione Finanziaria, nel rispetto del principio della capacità contributiva e non in modo arbitrario e o secondo una logica sanzionatoria.

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