Accertamento, riscossione e contenzioso
10 Settembre 2024
Inversione di tendenza della Cassazione nell’ordinanza 29.08.2024, n. 23341: i soci della società estinta pagano anche le sanzioni tributarie.
Lo scorso 29.08.2024 la Cassazione, con l’ordinanza n. 23341, ha sovvertito il precedente orientamento riconoscendo responsabili gli ex soci di una società estinta non solo nei confronti del debito tributario di quest’ultima, ma anche per quanto concerne le relative sanzioni. La Suprema Corte ha rilevato che, nonostante la società non esista più giuridicamente, le sanzioni tributarie che le sono state inflitte non si estinguono con la sua cancellazione dal Registro delle Imprese. In altre parole, l’estinzione della società non implica l’estinzione delle obbligazioni tributarie (lato sensu) che possono essere fatte valere nei confronti dei soci, se e nei limiti in cui abbiano ricevuto una distribuzione dell’attivo durante la liquidazione.
La pronuncia ruota attorno alla natura della responsabilità degli ex soci: se questa fosse qualificata come successoria, dopo la cancellazione della società, dovrebbe trovare applicazione l’art. 8 D.Lgs. 472/1997 che esclude la trasmissibilità agli eredi dell’onere delle sanzioni: “L’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”. Tale natura “successoria” aveva trovato applicazione in molte precedenti pronunce: ex multis, Cass.