Amministrazione e bilancio
13 Marzo 2023
L’estinzione del finanziamento legato all’agevolazione, così come il riscatto del leasing agevolato, non comporta la perdita del contributo ed è possibile quindi rivedere il piano finanziario aziendale anche nelle more dell’agevolazione.
La Nuova Sabatini, nelle varie riproposizioni che si sono succedute, persegue l’obiettivo di agevolare gli investimenti delle micro, piccole e medie imprese per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali. Soddisfatti i requisiti per l’ammissibilità all’agevolazione, questa consiste in un contributo determinato in misura pari al valore degli interessi, calcolati in via convenzionale su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all’investimento, a un tasso d’interesse annuo pari al 2,75% per gli investimenti ordinari, del 3,575% per gli investimenti 4.0 ed altresì del 3,575% per gli investimenti green di cui alle domande presentate a partire dal 1.01.2023, indipendentemente da quello che è il tasso concordato dall’azienda con l’istituto di credito o con la società di leasing. Il finanziamento, oppure il leasing, deve essere dell’intero importo dell’investimento, compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro e di durata non superiore a 5 anni.
Proprio quest’ultimo punto, vale a dire la durata del finanziamento piuttosto che del leasing non superiore a 5 anni, è quello da approfondire in merito alla pianificazione finanziaria delle aziende. Questo perché molte imprese e tantissime nell’ambito del settore agricolo, hanno abbinato l’acquisto di attrezzature 4.0 con relativo credito d’imposta e contributo Sabatini sul finanziamento a 5 anni, spesso e volentieri senza tenere conto del fatto che finanziamenti a breve, molte volte anche di una certa entità, possono generare problemi di cassa nel momento in cui cambiano le condizioni dei mercati. Oggi con il repentino aumento dei tassi di interesse questo è quello che sta avvenendo e alcune aziende iniziano ad avere problemi di liquidità perché legate a tali finanziamenti o leasing di breve durata. Per una corretta pianificazione, in molti casi si rende necessario quindi modificare la struttura dell’indebitamento, cercando di convertire il debito in medio lungo e liberando risorse liquide per la gestione aziendale. In questo frangente ci si scontra però con il contributo della Sabatini e con lo “spauracchio” di dover restituire il contributo stesso, oppure di non avere diritto alla liquidazione se non ancora incassato.
Su questo punto il Ministero delle Imprese e del made in Italy, con la circolare direttoriale 6.12.2022, n. 410823, al punto 13.11, così come nella risposta alla Faq n. 2.12, pubblicata sul sito ministeriale, non considera come causa di decadenza dal contributo nè l’estinzione anticipata del finanziamento bancario, nè il riscatto anticipato del leasing. A precisa domanda infatti la risposta è stata: “Il rimborso anticipato del finanziamento o, nel caso di leasing, il riscatto anticipato non comportano la perdita del contributo, fermo restando che il soggetto finanziatore è tenuto a darne comunicazione al Ministero, tramite piattaforma, entro 120 giorni dal rimborso/riscatto anticipato”.
Questa situazione quindi, diversamente dalla cessione del bene agevolato entro i 3 anni dal completamento dell’investimento e dalle altre cause di decadenza, non comporta la revoca del contributo: pertanto, è consentito rivedere dal punto di vista finanziario il piano aziendale per non generare tensioni di cassa alle imprese.