Procedure concorsuali
18 Novembre 2024
La novità principale è senz’altro l’inversione della provvisorietà dei periodi intermedi della liquidazione con la definitività dei medesimi.
L’art. 19 del decreto legislativo approvato il 30.04.2024 dal Consiglio dei Ministri rubricato “Modifiche alla disciplina della liquidazione”, apporta significative novità in tema di liquidazione delle imprese e delle società, procedendo a sostituire integralmente l’attuale art. 182 del Tuir. La novità principale è senz’altro l’inversione della provvisorietà dei periodi intermedi della liquidazione con la definitività dei medesimi.
Sullo sfondo della diversa versione letterale dell’art. 182, c. 2, ante e post riforma, rimane del tutto invariato nel suo contenuto disciplinare l’art. 17, c. 1, lett. l) del Tuir che raccorda il regime fiscale della tassazione separata ai redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione delle società in nome collettivo e in accomandita semplice se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e l’inizio della liquidazione è superiore a 5 anni (per le imprese individuali provvede la lett. g) in ordine ai redditi conseguiti in dipendenza della liquidazione di imprese commerciali esercitate da più di 5 anni).
La prima peculiarità disciplinare da analizzare riguarda la definitività/provvisorietà dei risultati fiscali da raccordare ai periodi d’imposta intermedi nel caso la liquidazione venga ultimata in un segmento di tempo non eccedente 3 esercizi (incluso quello in cui essa viene intrapresa). Dal confronto dei 2 dati normativi (ante e post riforma) emerge che si transita da una provvisorietà vincolante a una provvisorietà facoltativa.