Imposte dirette
05 Novembre 2024
Lo schema del decreto di riforma Ires-Irpef prevede modifiche al Tuir per semplificare le regole di determinazione del reddito attraverso l’avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, limitando le ipotesi di doppio binario.
Premessa – L’art. 6, c. 1, lett. b) L. 9.08.2023 n. 111 (legge delega per la riforma fiscale) aveva delegato il Governo a razionalizzare e semplificare i regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, al fine di prevedere una disciplina omogenea e un trattamento fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti, comprese quelle di cambiamento dell’assetto contabile, nonché la limitazione dei possibili arbitraggi tra realizzi non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti. In applicazione di questa previsione, in un’ottica di semplificazione, il decreto legislativo del Consiglio dei Ministri del 30.04.2024 in tema di revisione del regime impositivo delle imposte sui redditi prevede, in materia di reddito d’impresa, una serie di disposizioni aventi la finalità di avvicinare i valori contabili a quelli fiscali, allo scopo di eliminare i casi di doppio binario (civilistico e fiscale) e rivedere i casi di riallineamento.
Modifiche al Tuir – Nello specifico, l’art. 9 del decreto prevede delle modifiche al Tuir finalizzate a eliminare il doppio binario per taluni disallineamenti temporanei. In particolare, è previsto quanto segue:
– per i contributi in conto capitale (da iscrivere in bilancio nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento degli stessi siano state soddisfatte e la cui tassazione, attualmente, può avvenire nell’esercizio del relativo incasso o in quote costanti in 5 anni – ex art. 88, c. 3, lett. b) del Tuir): viene eliminata la possibilità di ripartizione in quote costanti in 5 anni (questo intervento, implicitamente, ha effetto anche sui contributi per i costi di studi e ricerche che, ai sensi dell’art. 108, c. 3 del Tuir, per effetto del rinvio all’art. 88, c. 3 dello stesso Tuir, sono soggetti allo stesso trattamento tributario dei contributi);
– per le rimanenze di prodotti in corso di lavorazione e le opere, forniture e servizi che fiscalmente sono sempre stati valutati al costo (ex art. 92, c. 6 Tuir): si prevede che, nel caso in cui la valutazione civilistica venga fatta in base al criterio della c.d. “percentuale di completamento”, il medesimo criterio possa assumere rilevanza anche a fini fiscali;
– per le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (ex art. 93, c. 6, del Tuir): si prevede che, nel caso in cui la valutazione civilistica sia fatta “al costo” imputando i corrispettivi all’esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture, in conformità ai corretti principi contabili, ciò possa valere anche ai fini fiscali (in buona sostanza, a condizione che il criterio sia adottato in conformità ai principi contabili, la nuova norma ammette la rilevanza fiscale del criterio della commessa completata);
– per le operazioni in valuta (ex art. 110, c. 3, del Tuir): è previsto che la valutazione al cambio di chiusura dei crediti o dei debiti in valuta assume rilevanza anche ai fini fiscali. In questo modo vengono semplificati anche gli aspetti contabili, non essendo più necessario monitorare la fiscalità differita (viceversa, nessun mutamento interessa la contabilizzazione delle differenze di cambio – si veda Oic 26, par. 15, 17 e 44-47 e l’accantonamento ad apposita riserva dell’utile netto sulle differenze cambio – ex art. 2426, c. 1, n. 8-bis c.c.).
Decorrenza – Secondo quanto previsto dall’art. 13, cc. 1-2 del decreto: le disposizioni sopra illustrate saranno generalmente applicabili dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (ovvero, generalmente, da periodo d’imposta 2024); per le opere, i prodotti, le forniture e i servizi (ex. artt. 92, c. 6 e 93 del Tuir), ancora in corso di lavorazione o di esecuzione al termine del periodo di imposta in corso al 31.12.2023 continueranno ad applicarsi le disposizioni fiscali previgenti.
Infine, si osserva che, in assenza di uno specifico regime transitorio previsto nel testo in bozza, dovrà essere chiarito come trattare le differenze cambio accertate alla fine dell’esercizio antecedente a quello di entrata in vigore della nuova disciplina (ovvero le differenze rilevante al termine del periodo d’imposta in corso alla data del 31.12.2023). Sulla questione la relazione tecnica prevede la necessità di applicare le novità previste dal Decreto alle differenze di cambio rilevate al termine del periodo di imposta in corso alla data del 31.12.2023. Dovrebbe quindi essere possibile operare il riassorbimento integrale delle differenze di cambio maturate a tale data, evitando di dover mantenere e gestire un complesso doppio binario su una parte delle operazioni in valuta (ciò, tra l’altro, comporterebbe l’immediato assorbimento delle eventuali imposte differite o anticipate già stanziate in bilancio).