Imposte dirette
24 Agosto 2021
Iter da seguire e indicazioni nei modelli dichiarativi dei 2 soggetti: socio/associato e società/associazione.
In sede di chiusura delle dichiarazioni dei redditi della società/studio associato e del socio/associato, come ogni anno è possibile per quest’ultimo riattribuire le ritenute che gli sono state attribuite ma non interamente o affatto utilizzate. La restituzione o, meglio, riattribuzione, deve seguire questo iter:
Si ricorda che tale possibilità discende dalla circolare 56/E/2009 che ha fornito un’interpretazione autentica dell’art. 22, c.1, del Tuir, concedendo che le ritenute subite dalla società/associazione dopo esser state trasferite ai soci e da questi utilizzate, per la residua parte possano essere riattribuite alla società/associazione.
Ai sensi dell’art. 5 del Tuir, i redditi di società semplici, SNC, SAS e associazioni sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili e appunto ai sensi dell’art. 22 citato le ritenute della società/associazione vengono riportate pro quota ai soci/associati.
La possibilità di restituire le ritenute alla società è prerogativa esclusiva di ogni singolo socio, pertanto se uno dei soci effettua la riattribuzione, non è necessario che venga effettuata anche dagli altri soci. Una volta effettuata, la riattribuzione ha carattere permanente, ossia non sarà più possibile poi ritrasferirle al socio/associato.
Il codice tributo che dovrà utilizzare la società/associazione per il credito da ritenute riattribuite è 6830 e quale anno di riferimento nel caso di quest’anno: 2020.
Infine giova ricordare che per utilizzare crediti in compensazione per importi superiori a 5.000 euro è necessario presentare la dichiarazione dei redditi e l’utilizzo può avvenire dal 10° giorno successivo all’invio.