Amministrazione e bilancio
05 Febbraio 2025
Si discute se la revoca della rateazione concessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione vada comunicata al contribuente e debba essere motivata, pena l’illegittimità dell’atto amministrativo, o se la decadenza della dilazione rappresenti una conseguenza automatica dell’inadempimento.
Vicenda processuale – Una società contestava, dinanzi ai giudici tributari di prima istanza, la revoca tacita di alcuni piani di rateazione di diverse iscrizioni a ruolo eccependone l’illegittimità e la nullità per violazione degli artt. 3 e 21-opties L. 241/1990 e 7 L. 212/2000, dell’art. 19 D.P.R. 602/1973 e dell’art. 6 D.L. 193/2016, per mancata notifica di un atto di revoca debitamente motivato.
La commissione provinciale di Latina, sezione III, con sentenza 16.10.2017, n. 1147, ha ritenuto fondata la tesi della società.
Nella parte motiva della pronuncia si legge come la mancata formalizzazione e notifica del provvedimento, oltre alla lesione del diritto al contraddittorio ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 L. 241/1990, avrebbe impedito al contribuente di verificare le motivazioni della revoca che avrebbe potuto riguardare omessi versamenti (e di quante rate, viste anche le modifiche normative), o semplicemente tardivi versamenti.
Nell’interpretazione dei giudici di Latina ogni provvedimento di accoglimento o di rigetto emesso dagli uffici finanziari, per effetto del D.M. 19.10.1994, n. 678, deve essere emanato entro 30 giorni dal ricevimento della stessa istanza e ritualmente notificato al contribuente nelle forme ordinarie previste dalla legge.
Alcune osservazioni – La pronuncia dei Giudici di Latina, benché datata, appare particolarmente attuale considerato che, in attesa di una riedizione della rottamazione delle iscrizioni a ruolo, sarebbe importante per i contribuenti conoscere l’eventuale vigenza o meno dei piani di rateazioni attivati in precedenza con Agenzia delle Entrate-Riscossione, in modo da permettere le necessarie valutazioni.
Pur prendendo atto, con favore, delle statuizioni espresse nella sentenza n. 1147/2017, non può non osservarsi come il dato normativo di cui all’art. 19, c. 3 D.P.R. 29.09.1973, n. 602, preveda la decadenza automatica, senza richiamare testualmente l’obbligo di notifica di provvedimento di revoca, dal beneficio della rateazione che si verifica in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di un determinato numero di rate anche non consecutive.
“Natura” del provvedimento di rateizzazione delle iscrizioni a ruolo – La rateazione delle iscrizioni a ruolo non inerisce ad un vero e proprio diritto del contribuente rimanendo subordinata al riconoscimento dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Tuttavia, si segnala che, a più riprese, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (sent. n. 5928/2011, sent. n. 15647/2010, Cass. S.U. sent. n. 20778/2010), ha definito la rateizzazione come un vero e proprio “beneficio”, soggetto a decadenza, come ogni altra “agevolazione fiscale”, i cui presupposti per la sua applicazione devono essere attentamente valutati dall’Amministrazione Finanziaria ai fini di tutelare il contribuente “in difficoltà”.
In modo incisivo il Supremo Collegio ha osservato come la disposizione di cui all’art. 19 D.P.R. 602/1973, sia “…destinata a venire incontro alle necessità del debitore, per il quale rappresenta quindi un’agevolazione, che anche nel linguaggio comune ha, per l’appunto, il significato di aiuto, favore, facilitazione…”.
Alla luce di tali considerazioni appare conforme, a nostro parere, all’orientamento giurisprudenziale pretendere dall’Agente della Riscossione, verificatisi l’asserita decadenza del piano di dilazione, non solo la notifica del provvedimento, ma anche l’esplicitazione al pari di ogni altro atto amministrativo, dei motivi della revoca assicurando al contribuente la possibilità di chiedere al giudice tributario di valutare la legittimità del provvedimento stesso (in tal senso C.T.P. Milano, sent. n. 194/47/11).