Diritto privato, commerciale e amministrativo
31 Ottobre 2024
La tentazione dell’Amministrazione Finanziaria di sostituirsi, illegittimamente, al potere legislativo è difficile, anzi impossibile, da sradicare. Tutto ciò nonostante le novità apportate alla L. 212/2000 (Statuto del contribuente).
Secondo le disposizioni contenute nel nuovo art. 10-sexies L. 212/2000, a seguito della riforma operata dal D.Lgs. 30.12.2023, n. 219, “l’Amministrazione Finanziaria fornisce supporto ai contribuenti nell’interpretazione e nell’applicazione delle disposizioni tributarie”, ma non ha il potere di integrare, modificare o sostituire i testi normativi che è chiamata a interpretare. Nonostante ciò, il vizio di sostituirsi al legislatore è comunque frequente. L’ultimo esempio di un tale modus operandi, da parte dell’Agenzia delle Entrate, è contenuto nella circolare 17.09.2024, n. 18/E in relazione al concordato preventivo biennale.
Alla pagina 20 del suddetto documento di prassi amministrativa, trattando delle cause di cessazione del concordato preventivo, l’Agenzia delle Entrate afferma che “… se il contribuente dichiara ricavi o compensi superiori all’importo di 5.164.569 euro per i soggetti ISA e 100.000 euro per i soggetti in regime forfetario ma comunque non superiori all’importo di 7.746.853 euro per i primi e a 150.000 euro per i secondi, si avrà la fuoriuscita rispettivamente dal regime ISA o da quello forfetario, ma non anche dal CPB che, pertanto, continuerà a produrre i propri effetti”.
Il riferimento è alla disposizione normativa contenuta nell’art. 32, lett. b-bis) D.Lgs. 13/2024, che però dispone letteralmente che la cessazione dal concordato si verifica quando “il contribuente supera il limite dei ricavi di cui all’art. 1, c. 71, secondo periodo, della L. 23.12.1994, n. 190, maggiorato del 50%”.